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Passaggio.

Il passare per un luogo, o da un luogo a un altro. ║ Tragitto concesso a qualcuno, gratuitamente, su un veicolo, per un breve tratto. ║ Viaggio compiuto, o da compiere, su una nave. ║ Spostamento, trasferimento. ║ Il p. del Mar Rosso: durante l'esodo degli Ebrei dall'Egitto. ║ P. ponte: nelle traversate marittime, tariffa economica che non consente di usufruire di una cabina. ║ P. di proprietà: cambiamento di proprietario per vendita, cessione, ecc. ║ P. di ruolo: p. a una qualifica superiore, nell'amministrazione pubblica. ║ Il passare qualcosa a qualcuno. ║ Luogo per cui si passa, varco, apertura. ║ P. pedonale: zona, delimitata da strisce, entro cui i pedoni devono attraversare la strada. • Sport - Negli sport del pallone e della palla, il passare la palla a un compagno di squadra. ║ Fase di una corsa o di una gara motorizzata. • Ferr. - P. a livello: incrocio tra binari ferroviari e una strada ordinaria sullo stesso livello altimetrico, generalmente protetto da barriere che vengono chiuse dal casellante, o automaticamente, all'approssimarsi del treno. Le barriere devono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse e integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Qualora le barriere siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i p. stessi devono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, il quale avverta, in tempo utile, della chiusura delle barriere. I p. a livello senza barriere devono essere segnalati nell'immediata vicinanza della strada ferrata con la croce di sant'Andrea, installata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia, se la linea ha due o più binari. Nei p. a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada. • Dir. - P. coattivo: servitù legale per la quale il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il p. sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il fondo sul quale grava la servitù si dice fondo servente, quello a favore del quale la servitù opera si dice fondo dominante. Il p. si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo servente. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. È prevista, altresì, la possibilità di ottenere un ampliamento del p. già esistente per il transito di veicoli, anche a trazione meccanica. Le stesse disposizioni si applicano anche quando il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. In tal caso, il p. può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. La servitù di p. dà luogo, a favore del titolare del fondo servente, a una indennità in proporzione al danno arrecato dal p.; ma questa non è dovuta se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso, per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Se il p. cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque momento dal proprietario del fondo dominante o del fondo servente; quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto (artt. 1.051-55 del Codice Civile). • Geogr. - Stretto braccio di mare fra terre e isole, o fra isole e terraferma. Sinonimo di canale stretto. ║ P. di Nord-Est: V. NORD-EST, PASSAGGIO DI. ║ P. di Nord-Ovest: V. NORD-OVEST, PASSAGGIO DI. • St. delle rel. - Riti di p.: espressione introdotta da A. van Gennep (Les rites de passage, 1909), a indicare quel particolare genere di riti che accompagnano e sanzionano qualsiasi cambiamento di condizione nella vita dell'individuo o della collettività. L'esempio classico dei riti di p. è il complesso dei riti di iniziazione.