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Parte.

(dal latino pars: parte, porzione, pezzo). Ogni singola unità in cui si divide o si può dividere un tutto. ║ Entità che, con altre entità, concorre alla costituzione di un tutto: essere p. di qualcosa; far p. di qualcosa. ║ Pezzo, frazione, sezione: le p. di una macchina, di un edificio. ║ Sezione di un'opera dell'ingegno, di uno scritto, di una composizione musicale, di uno spettacolo e simili: p. prima, seconda, ecc. ║ Quantità minore che si astrae dal tutto, considerandola separatamente, senza ricorrere necessariamente a una reale scomposizione dell'intero: gran p. della stanza era ingombra di bauli. ║ Lato, banda: passare da una p. all'altra della valle. ║ Fig. - Da una p.: in un certo senso. ║ Fig. - D'altra p.: d'altronde, del resto. ║ Direzione, verso, senso di un moto: l'ho visto arrivare da questa p.Dalla nostra p.: nella nostra direzione, verso di noi. ║ Fig. - Da un anno a questa p.: da un anno a oggi. ║ Fig. - Da qualche tempo a questa p.: da un po' di tempo in qua. ║ Frazione di tempo: la prima p. del giorno. ║ Ristretto numero di individui in rapporto alla totalità; gruppo di persone associate in una fazione, un partito politico, ecc. ║ Prendere p. a qualcosa: intervenire, unirsi a, per qualcosa. ║ Prendere p. al dolore, alla gioia di qualcuno: partecipare al dolore, alla gioia di qualcuno. ║ Fig. - Mettere qualcuno a p. di qualcosa: far sapere qualcosa a qualcuno. ║ A p.: separatamente. • Geogr. - In senso spaziale, in riferimento a luoghi, tratto più o meno vasto di una regione, di un territorio e, per analogia, di una distesa d'acqua. ║ P. del mondo: secondo una divisione che (diversamente da quella in continenti), ha valore più storico che fisico, sono sette: Europa, Asia, Africa, America Settentrionale, America Meridionale, Oceania, Antartide. • Anat. - P. del corpo umano: testa, collo, tronco e arti. • Ling. - P. del discorso: elementi grammaticali di cui si compone il corpo lessicale di una lingua (V. DISCORSO). • Mar. - Contratto alla p.: contratto di arruolamento dell'equipaggio, cui viene garantita (in luogo o a complemento della paga e panatica) una partecipazione ai ricavi dei noli della nave. • Spett. - Insieme delle battute spettanti ad un personaggio in una rappresentazione teatrale o cinematografica. ║ Per estens. - Personaggio interpretato da un attore. • Mus. - Atti della musica teatrale. ║ Ruolo destinato a una voce, a uno strumento in una esecuzione d'insieme. ║ Linea melodica singola in un brano scritto per più esecutori o per un solo strumento. Si distinguono p. reali, una diversa dall'altra e p. di raddoppio o più brevemente raddoppi. ║ Per estens. - In una composizione per più esecutori, foglio o fascicolo per lettura destinato a ogni singolo cantante o strumentista. • Giorn. e Pol. - P. sociali: le categorie dei lavoratori e degli imprenditori, i quali partecipano, attraverso i loro rappresentanti, alle trattative per il contratto di lavoro. • Dir. - Ogni persona, o gruppo di persone, contendente in giudizio, o coinvolti in una questione: la p. lesa. ║ P. in causa: nel diritto processuale, il soggetto che promuove o contro cui è promosso il giudizio. Secondo il Codice di Procedura Civile, possono stare in giudizio le persone aventi il libero esercizio dei diritti fatti valere. La nozione processualistica deve pertanto essere collegata alla considerazione che in giudizio viene fatto valere un diritto (derivante da un rapporto giuridico) di cui la p. è titolare. Chi non gode di questo diritto deve essere rappresentato, assistito o autorizzato in base alle norme: ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, le associazioni e i comitati stanno in giudizio per mezzo dei loro direttori, mentre le persone giuridiche devono essere rappresentate. Essendo la nozione di p. più estesa di quella di soggetto del diritto fatto valere, in casi straordinari può fungere da p. anche chi esercita un diritto altrui. ║ P. civile: nel processo penale, il soggetto che, sulla base dell'art. 74 del Codice di Procedura Penale, esercita l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato o del responsabile civile. Attori possono essere il danneggiato o i suoi successori universali. L'atto con cui si esercita l'azione, anche a mezzo di procuratore speciale, è la dichiarazione sottoscritta dal difensore, presentata in udienza o depositata nella cancelleria del giudice che procede. Nei casi di assoluta urgenza, il pubblico ministero ha facoltà, nell'interesse del danneggiato, incapace di mente o minore, di esercitare azione civile nell'ambito del processo penale, finché non subentri il rappresentante o il curatore speciale del danneggiato. La costituzione di p. civile è efficace in ogni grado e stato del processo, ma non può accedervi chi non goda del libero esercizio dei diritti, a meno che non sia rappresentato, autorizzato o assistito nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Revocabile in ogni grado e in ogni stato del processo in udienza o con atto scritto, depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre p.; la costituzione risulta inoltre revocata se la p. civile non presenta le conclusioni in dibattimento o se promuove l'azione davanti al giudice civile. In mancanza dei requisiti necessari per la costituzione, il giudice può disporre l'esclusione della p. civile fino al momento dell'apertura del dibattimento di primo grado (artt. 80, 81). Secondo l'art. 576 del Codice di Procedura Civile, la p. civile può proporre impugnazione con gli stessi mezzi previsti per il pubblico ministero contro i capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile. Ai soli effetti della responsabilità civile, è ammessa impugnazione contro la sentenza di proscioglimento; controinteressati sono l'imputato e il responsabile civile. • Mat. - P. di un insieme: sinonimo di sottoinsieme.