(dal latino
pars: parte, porzione, pezzo). Ogni singola unità in
cui si divide o si può dividere un tutto. ║ Entità che, con
altre entità, concorre alla costituzione di un tutto:
essere p. di
qualcosa;
far p. di qualcosa. ║ Pezzo, frazione, sezione:
le
p. di una macchina, di un edificio. ║ Sezione di un'opera
dell'ingegno, di uno scritto, di una composizione musicale, di uno spettacolo e
simili:
p. prima, seconda, ecc. ║ Quantità minore che si
astrae dal tutto, considerandola separatamente, senza ricorrere necessariamente
a una reale scomposizione dell'intero:
gran p. della stanza era ingombra di
bauli. ║ Lato, banda:
passare da una p. all'altra della valle.
║ Fig. -
Da una p.: in un certo senso. ║ Fig. -
D'altra
p.: d'altronde, del resto. ║ Direzione, verso, senso di un moto:
l'ho visto arrivare da questa p. ║
Dalla nostra p.: nella
nostra direzione, verso di noi. ║ Fig. -
Da un anno a questa p.: da
un anno a oggi. ║ Fig. -
Da qualche tempo a questa p.: da un po' di
tempo in qua. ║ Frazione di tempo:
la prima p. del giorno. ║
Ristretto numero di individui in rapporto alla totalità; gruppo di
persone associate in una fazione, un partito politico, ecc. ║
Prendere
p. a qualcosa: intervenire, unirsi a, per qualcosa. ║
Prendere p.
al dolore, alla gioia di qualcuno: partecipare al dolore, alla gioia di
qualcuno. ║ Fig. -
Mettere qualcuno a p. di qualcosa: far sapere
qualcosa a qualcuno. ║
A p.: separatamente. • Geogr. - In
senso spaziale, in riferimento a luoghi, tratto più o meno vasto di una
regione, di un territorio e, per analogia, di una distesa d'acqua. ║
P.
del mondo: secondo una divisione che (diversamente da quella in continenti),
ha valore più storico che fisico, sono sette: Europa, Asia, Africa,
America Settentrionale, America Meridionale, Oceania, Antartide. • Anat. -
P. del corpo umano: testa, collo, tronco e arti. • Ling. -
P.
del discorso: elementi grammaticali di cui si compone il corpo lessicale di
una lingua (V. DISCORSO). • Mar. -
Contratto alla p.: contratto di arruolamento dell'equipaggio, cui viene
garantita (in luogo o a complemento della paga e panatica) una partecipazione ai
ricavi dei noli della nave. • Spett. - Insieme delle battute spettanti ad
un personaggio in una rappresentazione teatrale o cinematografica. ║ Per
estens. - Personaggio interpretato da un attore. • Mus. - Atti della
musica teatrale. ║ Ruolo destinato a una voce, a uno strumento in una
esecuzione d'insieme. ║ Linea melodica singola in un brano scritto per
più esecutori o per un solo strumento. Si distinguono
p. reali,
una diversa dall'altra e
p. di raddoppio o più brevemente
raddoppi. ║ Per estens. - In una composizione per più
esecutori, foglio o fascicolo per lettura destinato a ogni singolo cantante o
strumentista. • Giorn. e Pol. -
P. sociali: le categorie dei
lavoratori e degli imprenditori, i quali partecipano, attraverso i loro
rappresentanti, alle trattative per il contratto di lavoro. • Dir. - Ogni
persona, o gruppo di persone, contendente in giudizio, o coinvolti in una
questione:
la p. lesa. ║
P. in causa: nel diritto
processuale, il soggetto che promuove o contro cui è promosso il
giudizio. Secondo il Codice di Procedura Civile, possono stare in giudizio le
persone aventi il libero esercizio dei diritti fatti valere. La nozione
processualistica deve pertanto essere collegata alla considerazione che in
giudizio viene fatto valere un diritto (derivante da un rapporto giuridico) di
cui la
p. è titolare. Chi non gode di questo diritto deve essere
rappresentato, assistito o autorizzato in base alle norme: ai sensi dell'art. 36
e seguenti del Codice Civile, le associazioni e i comitati stanno in giudizio
per mezzo dei loro direttori, mentre le persone giuridiche devono essere
rappresentate. Essendo la nozione di
p. più estesa di quella di
soggetto del diritto fatto valere, in casi straordinari può fungere da
p. anche chi esercita un diritto altrui. ║
P. civile: nel
processo penale, il soggetto che, sulla base dell'art. 74 del Codice di
Procedura Penale, esercita l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento
del danno nei confronti dell'imputato o del responsabile civile. Attori possono
essere il danneggiato o i suoi successori universali. L'atto con cui si esercita
l'azione, anche a mezzo di procuratore speciale, è la dichiarazione
sottoscritta dal difensore, presentata in udienza o depositata nella cancelleria
del giudice che procede. Nei casi di assoluta urgenza, il pubblico ministero ha
facoltà, nell'interesse del danneggiato, incapace di mente o minore, di
esercitare azione civile nell'ambito del processo penale, finché non
subentri il rappresentante o il curatore speciale del danneggiato. La
costituzione di
p. civile è efficace in ogni grado e stato del
processo, ma non può accedervi chi non goda del libero esercizio dei
diritti, a meno che non sia rappresentato, autorizzato o assistito nelle forme
prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Revocabile in ogni grado e in
ogni stato del processo in udienza o con atto scritto, depositato nella
cancelleria del giudice e notificato alle altre
p.; la costituzione
risulta inoltre revocata se la
p. civile non presenta le conclusioni in
dibattimento o se promuove l'azione davanti al giudice civile. In mancanza dei
requisiti necessari per la costituzione, il giudice può disporre
l'esclusione della
p. civile fino al momento dell'apertura del
dibattimento di primo grado (artt. 80, 81). Secondo l'art. 576 del Codice di
Procedura Civile, la
p. civile può proporre impugnazione con gli
stessi mezzi previsti per il pubblico ministero contro i capi della sentenza di
condanna riguardanti l'azione civile. Ai soli effetti della
responsabilità civile, è ammessa impugnazione contro la sentenza
di proscioglimento; controinteressati sono l'imputato e il responsabile civile.
• Mat. -
P. di un insieme: sinonimo di
sottoinsieme.