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Parricidio.

Omicidio di un ascendente (padre, madre, avi, ecc.). ║ P. improprio: omicidio di un discendente (figlio, nipote ex filio, ecc.). ║ Per estens. - L'uccisione, o anche il tradimento, di chi è a capo dello Stato. ║ Fig. - Delitto efferato contro la collettività; tradimento della patria. • Psicol. - Nella letteratura psicoanalitica, il termine p. è usato in relazione al complesso di Edipo e ai desideri di morte verso il padre. • Dir. - L'etimologia della parola è oscura ma, fin dalle origini, ha indicato l'omicidio di un parente prossimo. In una legge attribuita a Numa Pompilio, il termine p. è messo in relazione con paricidas, in un contesto in cui la sanzione paricidas esto è attribuita a chi abbia volontariamente ucciso un uomo libero. È incerto se l'istituzione dei questori di p. si riferisca al p. o ad ogni tipo di omicidio. Fino all'età repubblicana perdura la pena tipica per i reati di p., che consisteva nel racchiudere in un sacco (culleus) il parricida insieme ad animali inferociti e poi gettare il sacco in mare profundum. Con Gneo Pompeo Magno (55 o 52 a.C.) la legge de parricidio, con l'istituzione di un giurì presieduto dai pretori, rese meno frequente la pena di morte. L'attuale Codice Penale non adotta il termine p., ma prende in considerazione, come aggravante dell'omicidio, l'uccisione del discendente o dell'ascendente, del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della madre adottivi, del figlio adottivo e dell'affine in linea retta.