Omicidio di un ascendente (padre, madre, avi, ecc.). ║
P.
improprio: omicidio di un discendente (figlio, nipote
ex filio,
ecc.). ║ Per estens. - L'uccisione, o anche il tradimento, di chi è
a capo dello Stato. ║ Fig. - Delitto efferato contro la
collettività; tradimento della patria. • Psicol. - Nella
letteratura psicoanalitica, il termine
p. è usato in relazione al
complesso di Edipo e ai desideri di morte verso il padre. • Dir. -
L'etimologia della parola è oscura ma, fin dalle origini, ha indicato
l'omicidio di un parente prossimo. In una legge attribuita a Numa Pompilio, il
termine
p. è messo in relazione con
paricidas, in un
contesto in cui la sanzione
paricidas esto è attribuita a chi
abbia volontariamente ucciso un uomo libero. È incerto se l'istituzione
dei questori di
p. si riferisca al
p. o ad ogni tipo di omicidio.
Fino all'età repubblicana perdura la pena tipica per i reati di
p., che consisteva nel racchiudere in un sacco (
culleus) il
parricida insieme ad animali inferociti e poi gettare il sacco
in mare
profundum. Con Gneo Pompeo Magno (55 o 52 a.C.) la legge
de
parricidio, con l'istituzione di un giurì presieduto dai pretori,
rese meno frequente la pena di morte. L'attuale Codice Penale non adotta il
termine
p., ma prende in considerazione, come aggravante dell'omicidio,
l'uccisione del discendente o dell'ascendente, del coniuge, del fratello o della
sorella, del padre o della madre adottivi, del figlio adottivo e dell'affine in
linea retta.