(dal latino tardo
patrinus, der. di
pater-tris: padre). Nel
Cattolicesimo e in altre confessioni cristiane, il fedele che assiste il
battezzando o il cresimando. ║ Per estens. - Chi fa da testimone in un
duello cavalleresco. ║ Per estens. - Il capo di un'organizzazione di tipo
mafioso. ║ Per estens. - Personaggio influente ed insospettabile che,
soprattutto in campo politico, si serve del proprio potere per coprire azioni
illecite e favorire i suoi protetti. • Rel. - Nel Battesimo cristiano, il
bambino entra a far parte ufficialmente della comunità dei credenti; il
p. ha la funzione di compiere l'atto di fede al posto del bambino; egli
assume su di sé la responsabilità dell'accettazione della fede
cristiana da parte del figlio spirituale. Il
p. (o la madrina) ha inoltre
il compito di collaborare con i genitori o di sostituirli in caso di
necessità, nel curare l'educazione morale e religiosa del bambino. Nella
Cresima, il
p. ha pura funzione di testimone e presenzia la confermazione
della grazia divina da parte del vescovo nei riguardi del cristiano che accetta
ormai responsabilmente la sua posizione. Nei tempi antichi, quando il Battesimo
veniva elargito agli adulti, il
p. riprendeva la figura tradizionale
ebraica di colui che presentava al tempio i nuovi credenti. La figura del
p. è testimoniata già nella patristica e nei sacramentari.
• Dir. can. - Il
Codex iuris canonici prescrive che ad ogni
battezzando o cresimando sia dato un
p. o una madrina, e stabilisce i
requisiti della persona ammessa a questo incarico: deve essere cattolica, deve
aver ricevuto confermazione ed eucaristia, deve aver compiuto 16 anni e deve
condurre vita conforme alla fede e all'incarico che assume; non deve essere
colpita da pena canonica e non deve essere né padre né madre del
battezzando o cresimando.