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Padrino.

(dal latino tardo patrinus, der. di pater-tris: padre). Nel Cattolicesimo e in altre confessioni cristiane, il fedele che assiste il battezzando o il cresimando. ║ Per estens. - Chi fa da testimone in un duello cavalleresco. ║ Per estens. - Il capo di un'organizzazione di tipo mafioso. ║ Per estens. - Personaggio influente ed insospettabile che, soprattutto in campo politico, si serve del proprio potere per coprire azioni illecite e favorire i suoi protetti. • Rel. - Nel Battesimo cristiano, il bambino entra a far parte ufficialmente della comunità dei credenti; il p. ha la funzione di compiere l'atto di fede al posto del bambino; egli assume su di sé la responsabilità dell'accettazione della fede cristiana da parte del figlio spirituale. Il p. (o la madrina) ha inoltre il compito di collaborare con i genitori o di sostituirli in caso di necessità, nel curare l'educazione morale e religiosa del bambino. Nella Cresima, il p. ha pura funzione di testimone e presenzia la confermazione della grazia divina da parte del vescovo nei riguardi del cristiano che accetta ormai responsabilmente la sua posizione. Nei tempi antichi, quando il Battesimo veniva elargito agli adulti, il p. riprendeva la figura tradizionale ebraica di colui che presentava al tempio i nuovi credenti. La figura del p. è testimoniata già nella patristica e nei sacramentari. • Dir. can. - Il Codex iuris canonici prescrive che ad ogni battezzando o cresimando sia dato un p. o una madrina, e stabilisce i requisiti della persona ammessa a questo incarico: deve essere cattolica, deve aver ricevuto confermazione ed eucaristia, deve aver compiuto 16 anni e deve condurre vita conforme alla fede e all'incarico che assume; non deve essere colpita da pena canonica e non deve essere né padre né madre del battezzando o cresimando.