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Pace.

Condizione normale delle relazioni interne ed esterne degli Stati, in cui vi sia il pieno godimento dei loro diritti reciproci (inviolabilità del territorio, indipendenza politica, autonomia del Governo, assenza di restrizioni commerciali e dei diritti dei loro cittadini all'estero) e non vi siano guerre e conflitti civili. ║ In senso stretto, con riferimento agli Stati, la condizione contraria alla guerra, in cui le relazioni reciproche sono regolate da comuni accordi, senza atti di forza. ║ Nell'uso comune si dice anche dell'atto con cui dallo stato di guerra si passa allo stato di p., in espressioni come fare la p. ║ Condizione di tranquillità interna di uno Stato in cui non vi siano conflitti civili. ║ Per estens. - Buon accordo, armonia, concordia tra due o più persone. ║ Per estens. - Tranquillità materiale, riposo, quiete. ║ Fig. - Lascialo in p.!: non molestarlo. ║ Serenità dell'animo non tormentato da preoccupazioni o da passioni: essere in p. col mondo. ║ La tranquillità che segue la morte in espressioni quali p. eterna. ║ In formule di saluto (ormai comuni solo tra religiosi): p. e bene, la p. sia con voi, ecc. ║ Ant. - Termine usato anche con il significato di perdono: dare la p. ║ Fig. - P.!: in giochi infantili ispirati ad un modello di contesa, termine usato per introdurre una tregua nel gioco stesso. • St. - Divinità della P.: personificazione della p. stessa. Già venerata dai Greci col nome di Irene, cominciò ad essere onorata anche dai Romani intorno al 44 a.C., ossia al termine della guerra civile. Al 13 a.C. risale l'Ara Pacis, monumento edificato nel Campo Marzio dall'imperatore Vespasiano. La P. era raffigurata come una donna in vesti bianche, con la cornucopia e un ramo d'olivo in mano. ║ P. di Dio: durante il Medioevo, nei secc. X-XIV, espressione indicante l'astensione da ogni atto d'ostilità verso i non combattenti (donne, clero, pellegrini, mercanti, ecc.). Utile strumento per alleviare gli orrori della guerra, si affermò con difficoltà in Europa e non fu sempre rispettata. • Eccl. - Strumento di p.: anticamente, suppellettile liturgica di uso facoltativo, su cui il celebrante la messa prima della comunione deponeva il bacio di p. in sostituzione del relativo rito. • Dir. - Giudice di p.: In Italia, organo istituito con la L. 21-11-1991, n. 374, che esercita, nei limiti di competenza stabiliti dalla legge, la giurisdizione in alcune questioni di materia civile e penale. Secondo la stessa legge, possono essere nominati a tale incarico (della durata di quattro anni), cittadini dotati di laurea in Giurisprudenza e di età compresa fra i 30 e i 70 anni, che si impegnino a cessare qualunque precedente attività, sia pubblica sia privata. L'ufficio del giudice di p. è presente in tutti i capoluoghi di mandamenti. Fra le sue competenze in materia civile rientrano le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni, le cause di risarcimento di danni di valore non superiore a 30 milioni e alcune cause di opposizione ad ingiunzione (ai sensi della L. 24-11-1981, n. 689); in materia penale il giudice di p. ha competenza relativamente a casi in cui sia prevista la pena della multa, o che non presentino particolari difficoltà di valutazione in sede di accertamento giudiziale. • Dir. internaz. - Diritto internazionale di p.: complesso delle norme giuridiche che regolano i normali rapporti fra gli Stati in tempo di p. ║ Atti relativi al ristabilimento della p.: comprendono sia atti di diritto internazionale vero e proprio (quali proposte, preliminari, conferenze, trattati e dettati), sia atti interni ma di rilevanza internazionale (come tutti i provvedimenti che mirano a revocare le leggi straordinarie adottate da uno stato durante la guerra). ║ Conferenze di p.: riunioni degli organi di Stati, convocate solitamente per due diversi scopi: raggiungere accordi per il mantenimento della p., attraverso l'istituzione di opportuni organismi sovranazionali, oppure porre termine a una guerra in corso mediante la promozione degli atti necessari, come trattati, accordi. ║ Preliminari di p.: accordi fra due Stati in guerra per fissare le condizioni della cessazione del conflitto e la restaurazione dei rapporti pacifici. ║ Proposte di p.: atti con cui uno Stato belligerante informa uno Stato nemico della sua intenzione di porre termine al conflitto esistente fra essi, esponendo le condizioni che sarebbe disposto ad accettare per restaurare la p.Trattato di p.: accordo internazionale con il quale due o più Stati in guerra fra loro convengono di porre termine al conflitto. Si tratta di un accordo bilaterale fra i due schieramenti nemici, nel quale vengono formalizzate le condizioni necessarie al ripristino dei normali rapporti fra gli Stati. L'articolazione del trattato prevede clausole d'ordine generale, che sono le condizioni indispensabili a qualsiasi rapporto di p., e clausole particolari, che mirano a risolvere le condizioni che hanno determinato l'insorgere dello specifico conflitto. ║ Dettato di p.: trattato di p. che non è stato negoziato fra le due parti contraenti, in quanto lo Stato vinto è stato tenuto estraneo alla sua elaborazione. Esso viene quindi imposto da una parte all'altra come condizione per la cessazione delle ostilità e per la sospensione dell'occupazione armistiziale; ebbero questo carattere i trattati di p. che posero fine alla prima guerra mondiale nel 1919 e, per alcuni Stati (fra cui l'Italia), quelli che nel 1947 sancirono la fine del secondo conflitto mondiale.