Condizione normale delle relazioni interne ed esterne degli Stati, in cui vi sia
il pieno godimento dei loro diritti reciproci (inviolabilità del
territorio, indipendenza politica, autonomia del Governo, assenza di restrizioni
commerciali e dei diritti dei loro cittadini all'estero) e non vi siano guerre e
conflitti civili. ║ In senso stretto, con riferimento agli Stati, la
condizione contraria alla guerra, in cui le relazioni reciproche sono regolate
da comuni accordi, senza atti di forza. ║ Nell'uso comune si dice anche
dell'atto con cui dallo stato di guerra si passa allo stato di
p., in
espressioni come
fare la p. ║ Condizione di tranquillità
interna di uno Stato in cui non vi siano conflitti civili. ║ Per estens. -
Buon accordo, armonia, concordia tra due o più persone. ║ Per
estens. - Tranquillità materiale, riposo, quiete. ║ Fig. -
Lascialo in p.!: non molestarlo. ║ Serenità dell'animo non
tormentato da preoccupazioni o da passioni:
essere in p. col mondo.
║ La tranquillità che segue la morte in espressioni quali
p.
eterna. ║ In formule di saluto (ormai comuni solo tra religiosi):
p. e bene,
la p. sia con voi, ecc. ║ Ant. - Termine usato
anche con il significato di perdono:
dare la p. ║ Fig. -
P.!: in giochi infantili ispirati ad un modello di contesa, termine usato
per introdurre una tregua nel gioco stesso. • St. -
Divinità
della P.: personificazione della
p. stessa. Già venerata dai
Greci col nome di Irene, cominciò ad essere onorata anche dai Romani
intorno al 44 a.C., ossia al termine della guerra civile. Al 13 a.C. risale
l'Ara Pacis, monumento edificato nel Campo Marzio dall'imperatore Vespasiano. La
P. era raffigurata come una donna in vesti bianche, con la cornucopia e
un ramo d'olivo in mano. ║
P. di Dio: durante il Medioevo, nei
secc. X-XIV, espressione indicante l'astensione da ogni atto d'ostilità
verso i non combattenti (donne, clero, pellegrini, mercanti, ecc.). Utile
strumento per alleviare gli orrori della guerra, si affermò con
difficoltà in Europa e non fu sempre rispettata. • Eccl. -
Strumento di p.: anticamente, suppellettile liturgica di uso facoltativo,
su cui il celebrante la messa prima della comunione deponeva il bacio di
p. in sostituzione del relativo rito. • Dir. -
Giudice di
p.: In Italia, organo istituito con la L. 21-11-1991, n. 374, che esercita,
nei limiti di competenza stabiliti dalla legge, la giurisdizione in alcune
questioni di materia civile e penale. Secondo la stessa legge, possono essere
nominati a tale incarico (della durata di quattro anni), cittadini dotati di
laurea in Giurisprudenza e di età compresa fra i 30 e i 70 anni, che si
impegnino a cessare qualunque precedente attività, sia pubblica sia
privata. L'ufficio del giudice di
p. è presente in tutti i
capoluoghi di mandamenti. Fra le sue competenze in materia civile rientrano le
cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni, le cause di
risarcimento di danni di valore non superiore a 30 milioni e alcune cause di
opposizione ad ingiunzione (ai sensi della L. 24-11-1981, n. 689); in materia
penale il giudice di
p. ha competenza relativamente a casi in cui sia
prevista la pena della multa, o che non presentino particolari difficoltà
di valutazione in sede di accertamento giudiziale. • Dir. internaz. -
Diritto internazionale di p.: complesso delle norme giuridiche che
regolano i normali rapporti fra gli Stati in tempo di
p. ║
Atti
relativi al ristabilimento della p.: comprendono sia atti di diritto
internazionale vero e proprio (quali proposte, preliminari, conferenze, trattati
e dettati), sia atti interni ma di rilevanza internazionale (come tutti i
provvedimenti che mirano a revocare le leggi straordinarie adottate da uno stato
durante la guerra). ║
Conferenze di p.: riunioni degli organi di
Stati, convocate solitamente per due diversi scopi: raggiungere accordi per il
mantenimento della
p., attraverso l'istituzione di opportuni organismi
sovranazionali, oppure porre termine a una guerra in corso mediante la
promozione degli atti necessari, come trattati, accordi. ║
Preliminari
di p.: accordi fra due Stati in guerra per fissare le condizioni della
cessazione del conflitto e la restaurazione dei rapporti pacifici. ║
Proposte di p.: atti con cui uno Stato belligerante informa uno Stato
nemico della sua intenzione di porre termine al conflitto esistente fra essi,
esponendo le condizioni che sarebbe disposto ad accettare per restaurare la
p. ║
Trattato di p.: accordo internazionale con il quale due
o più Stati in guerra fra loro convengono di porre termine al conflitto.
Si tratta di un accordo bilaterale fra i due schieramenti nemici, nel quale
vengono formalizzate le condizioni necessarie al ripristino dei normali rapporti
fra gli Stati. L'articolazione del trattato prevede clausole d'ordine generale,
che sono le condizioni indispensabili a qualsiasi rapporto di
p., e
clausole particolari, che mirano a risolvere le condizioni che hanno determinato
l'insorgere dello specifico conflitto. ║
Dettato di p.: trattato di
p. che non è stato negoziato fra le due parti contraenti, in
quanto lo Stato vinto è stato tenuto estraneo alla sua elaborazione. Esso
viene quindi imposto da una parte all'altra come condizione per la cessazione
delle ostilità e per la sospensione dell'occupazione armistiziale; ebbero
questo carattere i trattati di
p. che posero fine alla prima guerra
mondiale nel 1919 e, per alcuni Stati (fra cui l'Italia), quelli che nel 1947
sancirono la fine del secondo conflitto mondiale.