Osservanza di quanto è stabilito da un'autorità. • Dir. -
Giudizio di o.: procedimento amministrativo, che viene promosso, con
ricorso, al fine di obbligare la pubblica amministrazione inadempiente a
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla sentenza definitiva del
giudice ordinario o amministrativo. Il giudizio di
o. deve essere
presentato al presidente del TAR; viene trattato normalmente in Camera di
Consiglio e la sentenza può essere appellabile al Consiglio di
Stato.