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Ordinanza.

Ordine, disposizione ordinata. ● Mil. - Schieramento di truppe armate. ║ Organizzazione di un'armata, di un esercito. ● Dir. - Ordine emanato da un'autorità; provvedimento di carattere legislativo o amministrativo. ║ O. giuridiche: hanno valore di legge. Comprendono i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti, i bandi promulgati dall'autorità militare e le o. del ministro dell'Interno nell'ambito della sicurezza pubblica, in caso di pericolo, di rivolta o di disordini. ║ O. amministrative: sotto forma di circolari o istruzioni di servizio, mirano a regolare in maniera sistematica l'attività degli uffici amministrativi. ● Dir. process. civ. - Nel processo civile, provvedimento grazie al quale il giudice imprime al processo stesso uno svolgimento immediato e ordinato. L'o. può essere pronunciata sia dal collegio sia dal giudice istruttore e deve essere succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al verbale oppure in foglio separato. Il cancelliere comunica alle parti costituite l'o. pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. L'o. è sempre revocabile da parte dell'organo che l'ha pronunciata. Un'o. di questo tipo è per esempio l'atto con cui il magistrato decide il rinvio della causa, dispone l'amministrazione delle testimonianze o delle prove addotte oppure rimette le parti al collegio. ● Dir. process. pen. - Nel processo penale, provvedimento di carattere decisorio emanato dal giudice su richiesta delle parti in causa oppure d'ufficio nel corso del dibattimento preliminare, oppure durante il giudizio stesso o ancora a processo esaurito. Le o. penali devono essere motivate a pena di nullità, come le sentenze, ma a differenza di queste ultime non definiscono e concludono il processo. Le o. relative alla libertà personale sono sempre immediatamente ricorribili per cassazione. L'impugnazione contro o. emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, quando ovviamente è stabilito che sia possibile farlo. Le o. inoppugnabili sono in genere quelle emanate dalla cassazione.