Ordine, disposizione ordinata. ● Mil. - Schieramento di truppe armate.
║ Organizzazione di un'armata, di un esercito. ● Dir. - Ordine
emanato da un'autorità; provvedimento di carattere legislativo o
amministrativo. ║
O. giuridiche: hanno valore di legge. Comprendono
i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti, i bandi promulgati
dall'autorità militare e le
o. del ministro dell'Interno
nell'ambito della sicurezza pubblica, in caso di pericolo, di rivolta o di
disordini. ║
O. amministrative: sotto forma di circolari o
istruzioni di servizio, mirano a regolare in maniera sistematica
l'attività degli uffici amministrativi. ● Dir. process. civ. - Nel
processo civile, provvedimento grazie al quale il giudice imprime al processo
stesso uno svolgimento immediato e ordinato. L'
o. può essere
pronunciata sia dal collegio sia dal giudice istruttore e deve essere
succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita
nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è
scritta in calce al verbale oppure in foglio separato. Il cancelliere comunica
alle parti costituite l'
o. pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la
legge ne prescriva la notificazione. L'
o. è sempre revocabile da
parte dell'organo che l'ha pronunciata. Un'
o. di questo tipo è per
esempio l'atto con cui il magistrato decide il rinvio della causa, dispone
l'amministrazione delle testimonianze o delle prove addotte oppure rimette le
parti al collegio. ● Dir. process. pen. - Nel processo penale,
provvedimento di carattere decisorio emanato dal giudice su richiesta delle
parti in causa oppure d'ufficio nel corso del dibattimento preliminare, oppure
durante il giudizio stesso o ancora a processo esaurito. Le
o. penali
devono essere motivate a pena di nullità, come le sentenze, ma a
differenza di queste ultime non definiscono e concludono il processo. Le
o. relative alla libertà personale sono sempre immediatamente
ricorribili per cassazione. L'impugnazione contro
o. emesse nel periodo
degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può
essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, quando
ovviamente è stabilito che sia possibile farlo. Le
o.
inoppugnabili sono in genere quelle emanate dalla cassazione.