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Opzione.

(dal latino optio, der. di optare: scegliere). Libera scelta attraverso cui si opta per l'una o l'altra di due condizioni. ● Dir. civ. - Convenzione fra le parti, in occasione di una trattativa contrattuale, in base alla quale uno solo dei contraenti è vincolato alla propria dichiarazione, mentre all'altro è lasciata facoltà di accettarla o meno, fermo restando il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del contratto con precedenza su ogni altra persona (art. 1.331 Cod. Civ.). ║ Diritto di o.: diritto di preferenza degli azionisti di una società nell'acquisto di nuove azioni, o di obbligazioni convertibili in azioni, emesse dalla società in occasione di un aumento di capitale. La legge stabilisce (art. 2.441 Cod. Civ.) che le nuove azioni debbano essere offerte in o. ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute. L'attribuzione di questo diritto agli azionisti risponde alla duplice finalità di mantenere inalterata la loro percentuale di azioni in occasione di un aumento di capitale, e di preservarne il valore reale. L'offerta di o. deve essere pubblicata sul "Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata" e prevedere un termine non inferiore a 30 giorni per l'eventuale adesione. ● Dir. internaz. - Diritto attribuito nei trattati internazionali alle popolazioni in occasione di mutamenti territoriali, di conservare o riacquistare la cittadinanza dello Stato cedente. L'esercizio di tale facoltà può avere come conseguenza per l'optante l'obbligo di abbandonare il territorio o l'assoggettamento a misure di carattere patrimoniale. Tale diritto, riconosciuto ufficialmente a partire dalla fine della I guerra mondiale, si fonda sul principio che nessuno può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza o del diritto di mutarla. ║ O. zero: formula politica con cui si afferma la volontà di raggiungere il disarmo totale. Proposta di accordo annunciata da Ronald Reagan nel 1981, secondo la quale le due superpotenze USA e URSS avrebbero dovuto negoziare il ritiro totale dall'Europa delle forze missilistiche nucleari. L'accordo è stato raggiunto nel dicembre 1987. ● Dir can. - O. concistoriale: diritto riconosciuto ai cardinali dell'ordine dei preti di passare ad altro titolo resosi vacante o, per anzianità, ad altra sede; ai cardinali dell'ordine dei diaconi di passare, qualora la loro missione duri da più di dieci anni, all'ordine dei preti, previa approvazione del pontefice.