(dal latino
optio, der. di
optare: scegliere). Libera scelta
attraverso cui si opta per l'una o l'altra di due condizioni. ● Dir. civ.
- Convenzione fra le parti, in occasione di una trattativa contrattuale, in base
alla quale uno solo dei contraenti è vincolato alla propria
dichiarazione, mentre all'altro è lasciata facoltà di accettarla o
meno, fermo restando il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del
contratto con precedenza su ogni altra persona (art. 1.331 Cod. Civ.). ║
Diritto di o.: diritto di preferenza degli azionisti di una
società nell'acquisto di nuove azioni, o di obbligazioni convertibili in
azioni, emesse dalla società in occasione di un aumento di capitale. La
legge stabilisce (art. 2.441 Cod. Civ.) che le nuove azioni debbano essere
offerte in
o. ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi
possedute. L'attribuzione di questo diritto agli azionisti risponde alla duplice
finalità di mantenere inalterata la loro percentuale di azioni in
occasione di un aumento di capitale, e di preservarne il valore reale. L'offerta
di
o. deve essere pubblicata sul "Bollettino ufficiale delle
società per azioni a responsabilità limitata" e prevedere un
termine non inferiore a 30 giorni per l'eventuale adesione. ● Dir.
internaz. - Diritto attribuito nei trattati internazionali alle popolazioni in
occasione di mutamenti territoriali, di conservare o riacquistare la
cittadinanza dello Stato cedente. L'esercizio di tale facoltà può
avere come conseguenza per l'optante l'obbligo di abbandonare il territorio o
l'assoggettamento a misure di carattere patrimoniale. Tale diritto, riconosciuto
ufficialmente a partire dalla fine della I guerra mondiale, si fonda sul
principio che nessuno può essere arbitrariamente privato della propria
cittadinanza o del diritto di mutarla. ║
O. zero: formula politica
con cui si afferma la volontà di raggiungere il disarmo totale. Proposta
di accordo annunciata da Ronald Reagan nel 1981, secondo la quale le due
superpotenze USA e URSS avrebbero dovuto negoziare il ritiro totale dall'Europa
delle forze missilistiche nucleari. L'accordo è stato raggiunto nel
dicembre 1987. ● Dir can. -
O. concistoriale: diritto riconosciuto
ai cardinali dell'ordine dei preti di passare ad altro titolo resosi vacante o,
per anzianità, ad altra sede; ai cardinali dell'ordine dei diaconi di
passare, qualora la loro missione duri da più di dieci anni, all'ordine
dei preti, previa approvazione del pontefice.