(dal latino
homicidium, der. di
homo: uomo e
cidium:
uccisione, in parole composte). Azione di chi sopprime uno o più uomini.
L'uccisione può essere provocata con qualunque mezzo: fisico, psichico,
diretto, indiretto, per omissione. ● Dir. - Illecito penale commesso da
chi cagiona la morte di un uomo, sia per azione sia per omissione. Il Codice
Penale italiano classifica l'
o., a seconda della gravità e delle
modalità, in doloso, preterintenzionale e colposo. ║
O.
doloso (art. 575 Cod. Pen.): è il più grave ed è
commesso da chi cagiona volontariamente la morte. È punito con la
reclusione non inferiore a 21 anni o con l'ergastolo se esistono circostanze
aggravanti: 1) se il reato è commesso per eseguirne od occultarne un
altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o
il profitto o il prezzo, ovvero l'impunità di un altro reato; 2) se
è commesso contro l'ascendente o il discendente legittimo o illegittimo,
per motivi abietti o futili, con premeditazione, con un mezzo venefico, o con
crudeltà o sevizie; 3) se è commesso dal latitante per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di
sussistenza durante la latitanza; 4) se è commesso dall'associato per
delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) se
è compiuto nell'atto di porre in essere i delitti di violenza carnale o
atti di libidine violenti. La pena consiste nella reclusione da 24 a 30 anni se
si cagiona la morte del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della
madre adottivi o del figlio adottivo o di un affine in linea retta. L'
o. del
consenziente, che consiste nel cagionare la morte di un uomo con il suo
consenso, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Si applicano,
invece, le disposizioni relative all'
o. colposo quando venga ucciso un
minore di 18 anni, una persona inferma di mente o che si trovi in condizioni di
deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze
alcooliche o stupefacenti, una persona a cui il consenso sia stato estorto dal
colpevole con violenza o minaccia o suggestione o inganno. Non rientra nella
disciplina dell'
o. del consenziente il caso dell'
eutanasia,
cioè la morte data all'ammalato inguaribile con il suo consenso, dal
momento che tale consenso non è ritenuto valido date le circostanze di
estrema sofferenza. A chi abbia ucciso per eutanasia si ritiene possa essere
applicata, peraltro, la circostanza attenuante dell'avere il colpevole agito per
particolari motivi di valore morale e sociale. L'
istigazione al suicidio
riguarda chi determina altri al suicidio o ne rafforza il proposito o, ancora,
ne agevola l'esecuzione: è punita con la reclusione da cinque a dodici
anni se il suicidio avviene, e da uno a cinque anni se il suicidio non riesce ma
se, dall'averlo tentato, ne deriva una lesione personale grave o gravissima. La
pena è aumentata se la persona istigata è minore di anni diciotto
o in condizioni di infermità o deficienza psichica. ║
O.
preterintenzionale (art. 584 Cod. Pen.): la morte è provocata con
atti diretti a percuotere o ledere, senza la volontà di uccidere. La pena
prevede la reclusione da 10 a 18 anni. ║
O. colposo (art. 589 Cod.
Pen.): la morte è causata involontariamente dall'agente per negligenza,
imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Penalmente è la forma meno grave di
o. ed è punito con una
reclusione che va da sei mesi a cinque anni. La pena minima è però
di un anno se l'
o. colposo è commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro. La pena stabilita per l'
o. colposo è
aumentata sino ad un terzo quando, da un fatto previsto dalla legge come delitto
doloso, deriva la morte di una persona quale conseguenza non voluta dal
colpevole.