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Omicidio.

(dal latino homicidium, der. di homo: uomo e cidium: uccisione, in parole composte). Azione di chi sopprime uno o più uomini. L'uccisione può essere provocata con qualunque mezzo: fisico, psichico, diretto, indiretto, per omissione. ● Dir. - Illecito penale commesso da chi cagiona la morte di un uomo, sia per azione sia per omissione. Il Codice Penale italiano classifica l'o., a seconda della gravità e delle modalità, in doloso, preterintenzionale e colposo. ║ O. doloso (art. 575 Cod. Pen.): è il più grave ed è commesso da chi cagiona volontariamente la morte. È punito con la reclusione non inferiore a 21 anni o con l'ergastolo se esistono circostanze aggravanti: 1) se il reato è commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo, ovvero l'impunità di un altro reato; 2) se è commesso contro l'ascendente o il discendente legittimo o illegittimo, per motivi abietti o futili, con premeditazione, con un mezzo venefico, o con crudeltà o sevizie; 3) se è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) se è commesso dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) se è compiuto nell'atto di porre in essere i delitti di violenza carnale o atti di libidine violenti. La pena consiste nella reclusione da 24 a 30 anni se si cagiona la morte del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo o di un affine in linea retta. L'o. del consenziente, che consiste nel cagionare la morte di un uomo con il suo consenso, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Si applicano, invece, le disposizioni relative all'o. colposo quando venga ucciso un minore di 18 anni, una persona inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, una persona a cui il consenso sia stato estorto dal colpevole con violenza o minaccia o suggestione o inganno. Non rientra nella disciplina dell'o. del consenziente il caso dell'eutanasia, cioè la morte data all'ammalato inguaribile con il suo consenso, dal momento che tale consenso non è ritenuto valido date le circostanze di estrema sofferenza. A chi abbia ucciso per eutanasia si ritiene possa essere applicata, peraltro, la circostanza attenuante dell'avere il colpevole agito per particolari motivi di valore morale e sociale. L'istigazione al suicidio riguarda chi determina altri al suicidio o ne rafforza il proposito o, ancora, ne agevola l'esecuzione: è punita con la reclusione da cinque a dodici anni se il suicidio avviene, e da uno a cinque anni se il suicidio non riesce ma se, dall'averlo tentato, ne deriva una lesione personale grave o gravissima. La pena è aumentata se la persona istigata è minore di anni diciotto o in condizioni di infermità o deficienza psichica. ║ O. preterintenzionale (art. 584 Cod. Pen.): la morte è provocata con atti diretti a percuotere o ledere, senza la volontà di uccidere. La pena prevede la reclusione da 10 a 18 anni. ║ O. colposo (art. 589 Cod. Pen.): la morte è causata involontariamente dall'agente per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Penalmente è la forma meno grave di o. ed è punito con una reclusione che va da sei mesi a cinque anni. La pena minima è però di un anno se l'o. colposo è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La pena stabilita per l'o. colposo è aumentata sino ad un terzo quando, da un fatto previsto dalla legge come delitto doloso, deriva la morte di una persona quale conseguenza non voluta dal colpevole.