Atto ed effetto del notificare. ║ In particolare, comunicazione fatta
mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale di un atto
processuale a cura di un organo specifico notificatore. ║ Il documento che
contiene tale comunicazione. ● Dir. process. civ. - La
n. viene
eseguita dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere, mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, ovunque lo trovi. Se il destinatario rifiuta di
ricevere la copia, la
n. si considera come ugualmente avvenuta. Se la
copia non è data
a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve
ricercare il destinatario nella sua abitazione o ufficio; se non lo trova in
tali luoghi, consegna la copia dell'atto a persona della famiglia o addetta alla
casa o all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o
non palesemente incapace o, in mancanza, al portiere dello stabile o a un vicino
che accetti di riceverla. Quando non è noto il Comune di residenza, la
n. si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel
Comune di domicilio. In caso di irreperibilità, la copia è
consegnata nel Comune stesso in cui la
n. deve eseguirsi; se ne affigge
avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, dandone avviso con
raccomandata. Se sono conosciuti domicilio, residenza e dimora, la
n. si
compie col deposito di copia nella casa del Comune di ultima residenza o del
Comune di nascita, e affissione di altra copia nell'albo dell'Ufficio
giudiziario davanti al quale si procede. La
n. può farsi anche a
mezzo del servizio postale. Quando i destinatari siano molti, e non tutti
facilmente identificabili, può autorizzarsi la notifica a mezzo di
pubblici proclami. Particolari norme sono dettate per le notifiche all'estero.
● Dir. process. pen. - La
n. di un atto è eseguita, per
ordine del giudice o del pubblico ministero o a richiesta della parte privata,
dall'ufficiale giudiziario. Questi ne forma tante copie quante sono le persone a
cui l'atto deve notificarsi. Le
n. al pubblico ministero si fanno con
consegna in ufficio al segretario del procuratore della Repubblica o del
procuratore generale; alla parte civile, con consegna nel domicilio indicato
nella Costituzione; all'imputato detenuto con consegna alla persona;
all'imputato non detenuto, con consegna nella sua casa di abitazione o dove
abitualmente esercita la sua attività professionale, a persona che
conviva anche temporaneamente con lui o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa
le veci. Le
n. che non si possono fare all'imputato non detenuto alla sua
abituale dimora, su ordine del giudice si eseguono con deposito nella
cancelleria. ● Dir. internaz. -
N. internazionale: atto unilaterale
con cui uno Stato o un soggetto di diritto internazionale porta a conoscenza di
un altro Stato un determinato provvedimento o fatto. La
n. può
essere obbligatoria, se è prescritta da un trattato internazionale, o
facoltativa.