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Notificazione.

Atto ed effetto del notificare. ║ In particolare, comunicazione fatta mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale di un atto processuale a cura di un organo specifico notificatore. ║ Il documento che contiene tale comunicazione. ● Dir. process. civ. - La n. viene eseguita dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la n. si considera come ugualmente avvenuta. Se la copia non è data a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario nella sua abitazione o ufficio; se non lo trova in tali luoghi, consegna la copia dell'atto a persona della famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace o, in mancanza, al portiere dello stabile o a un vicino che accetti di riceverla. Quando non è noto il Comune di residenza, la n. si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio. In caso di irreperibilità, la copia è consegnata nel Comune stesso in cui la n. deve eseguirsi; se ne affigge avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, dandone avviso con raccomandata. Se sono conosciuti domicilio, residenza e dimora, la n. si compie col deposito di copia nella casa del Comune di ultima residenza o del Comune di nascita, e affissione di altra copia nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti al quale si procede. La n. può farsi anche a mezzo del servizio postale. Quando i destinatari siano molti, e non tutti facilmente identificabili, può autorizzarsi la notifica a mezzo di pubblici proclami. Particolari norme sono dettate per le notifiche all'estero. ● Dir. process. pen. - La n. di un atto è eseguita, per ordine del giudice o del pubblico ministero o a richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario. Questi ne forma tante copie quante sono le persone a cui l'atto deve notificarsi. Le n. al pubblico ministero si fanno con consegna in ufficio al segretario del procuratore della Repubblica o del procuratore generale; alla parte civile, con consegna nel domicilio indicato nella Costituzione; all'imputato detenuto con consegna alla persona; all'imputato non detenuto, con consegna nella sua casa di abitazione o dove abitualmente esercita la sua attività professionale, a persona che conviva anche temporaneamente con lui o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Le n. che non si possono fare all'imputato non detenuto alla sua abituale dimora, su ordine del giudice si eseguono con deposito nella cancelleria. ● Dir. internaz. - N. internazionale: atto unilaterale con cui uno Stato o un soggetto di diritto internazionale porta a conoscenza di un altro Stato un determinato provvedimento o fatto. La n. può essere obbligatoria, se è prescritta da un trattato internazionale, o facoltativa.