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Notaio.

Pubblico ufficiale avente il compito di ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie ed estratti. Oltre ad essere pubblico ufficiale il n. è anche un libero professionista che, in quanto tale, instaura rapporti contrattuali con le parti cui presta la propria consulenza. Ai n. è concessa anche la facoltà di: 1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione; 2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; 3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell'inventario; 4) procedere, in seguito a delega dell'autorità giudiziaria: a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalla legge; b) agli inventari in materia civile e commerciale, salvo che il pretore, su istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agli incanti e alle divisioni giudiziali e a tutte le operazioni a questo scopo necessarie; 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato; 6) ricevere in deposito atti pubblici, in originale o in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero; 7) ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredità; 8) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice civile; 9) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera; 10) rilasciare copie o estratti di documenti e di libri e registri commerciali. I requisiti richiesti dalla legge per la nomina a n. sono: essere cittadino italiano, avere un'età compresa fra i 21 e i 50 anni, essere incensurato, non rientrare in nessuno dei casi per cui si è esclusi o si è incapaci ad assolvere l'ufficio di giurato, essere laureato in Giurisprudenza, aver frequentato per due anni uno studio notarile, aver sostenuto con approvazione un esame di concorso dopo la pratica di cui sopra, classificandosi nel numero dei posti messi a concorso dal relativo bando. L'ufficio di n. è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province o dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 ab., con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, di agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto. Sono eccettuati, gli impieghi puramente letterari e scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura. I n. vengono nominati con decreto del presidente della Repubblica. Il n. è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, ma non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui si trova la sede notarile. Il n. che in qualche modo comprometta, con la sua condotta pubblica o privata, la sua reputazione e il prestigio della classe notarile, o faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione è sempre applicata quando il n., dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione predetta, vi contravvenga nuovamente. ● Encicl. - In epoca romana il notarius era il liberto incaricato di registrare le arringhe o di prendere appunti durante le orazioni pubbliche. Successivamente il notarius, in qualità di cancelliere dei tribunali, assunse il titolo di ministro dello Stato. Si istituirono, in seguito, collegi di notarii con compiti di controllo. Anche la Chiesa ebbe un proprio notarius e man mano, sull'esempio del notarius romano, ogni magistratura ebbe dei propri notarii. È da notare, però, che la figura incaricata di redigere atti per conto di privati non era il notarius bensì il tabellio, i cui atti avevano valore solo dopo essere stati depositati negli uffici delle magistrature deputate. In epoca longobarda emersero le figure del notarius civitatis e del notarius ecclesiae. L'origine del notariato medioevale e moderno è controversa: a lungo se ne è sostenuta la derivazione dal tabellio romano. La tesi attualmente più accreditata ne riconduce l'origine al notarius ecclesiae longobardo. Durante il dominio longobardo la nascita di una nuova aristocrazia fondiaria diede vita a numerose attività di scambio, rendendo necessaria l'istituzione di figure che garantissero giuridicamente il trapasso. Liutprando stabilì le funzioni dei notarii e volle che avessero anche una preparazione particolare. In epoca franca vennero stabilite nuove regole per i notarii come redattori di placiti. Sempre in epoca franca crebbe il numero dei notarii ecclesiastici e dei notarii con titolo di giudice. Nei territori non occupati dai Longobardi la situazione fu differente. A Roma le mansioni di notarii vennero svolte da scriniarii, mentre i tabelliones vennero incaricati di redigere gli atti privati. Successivamente i tabelliones meno preparati vennero sostituiti dagli scriniarii, a loro volta sostituiti nel XII sec. dai praefecti urbis. Analoga fu la situazione a Ravenna. Nell'Italia meridionale, oltre che scriniarii, operavano notarii ecclesiastici e municipali (curiales), che nel X sec. si fusero in una sola categoria. Tra l'XI e il XII sec. il n. italiano ottenne la pubblica fides, ossia i suoi atti non ebbero più bisogno di essere sottoscritti da un giudice per essere validi. Inoltre, dal XII sec. molti n. si riunirono in collegi con propri statuti e istituirono anche scuole per la formazione. Nello stesso secolo l'ars notariae divenne materia di insegnamento all'università. In epoca moderna la funzione del n. andò specializzandosi; in Italia, nel 1770, il Regno di Sardegna promulgò un regolamento specifico per le funzioni notarili, cui seguì la legislazione napoleonica del 1803.