(dal latino
norma: squadra). Regola di condotta, stabilita di comune
accordo o da un'autorità, cui si attengono il singolo o la
comunità. ║ Precetto, modello. ║ Per estens. - Uso,
consuetudine. ║ Ant. - Squadra, strumento usato per tracciare e misurare
linee ed angoli. ● Mat. - Dicesi
n. di un numero complesso
z
il numero reale non negativo
zz, prodotto del numero per il suo
coniugato; la
n. di un numero risulta uguale al quadrato del modulo di
z. ● Dir. -
N. giuridica: regola di condotta all'interno
dell'ordinamento giuridico; essa ha la funzione di organizzare la società
e l'attività umana, dando ad esse ordinamento e garantendo la pacifica
convivenza. La
n. è, quindi, frutto di un atto di volontà
generale della società, destinato a prevalere sulla volontà dei
singoli. Caratteri fondamentali della
n. sono: l'obbligatorietà
(assicurata dalla disposizione di sanzioni per i trasgressori), la
generalità (si rivolge alla collettività nella sua interezza, o a
particolari categorie di persone), l'astrattezza (le
n., infatti,
prevedono situazioni ipotetiche, che si realizzano nel momento in cui si
verificano le condizioni da esse supposte). Secondo la funzione, le
n.
giuridiche si distinguono in
imperative o
cogenti (quelle che,
essendo dettate in vista di un interesse generale, contengono un comando che non
può essere derogato in base ad accordi privati),
non cogenti e
interpretative (quelle che contengono un comando derogabile); si dicono
interpretative, quelle che evidenziano il senso di espressioni contenute
in altre
n. Secondo l'efficacia estensiva del comando si distinguono
n. di diritto comune e
di diritto locale. Secondo il contenuto si
hanno
n. di diritto pubblico e
di diritto privato. Rispetto alla
sanzione, si parla di
n. perfette, se accompagnate da una sanzione
diretta, e di
n. imperfette, qualora la sanzione risulti indirettamente.
║
N. di attuazione: insieme di regole che disciplinano
l'applicazione di un provvedimento legislativo. ║
N. transitorie:
disposizioni che, qualora vengano emanate leggi che modificano altre precedenti,
servono a regolare il passaggio da una situazione legislativa all'altra. ║
N. corporative: disposizioni vigenti sotto il Fascismo, comprendenti le
ordinanze corporative, le sentenze della magistratura del lavoro, i contratti e
gli accordi salariali collettivi.