Formula diplomatica, enunciata in numerosi accordi bilaterali e trattati
internazionali, che definisce l'atteggiamento di non intromissione di ciascuno
Stato negli affari interni degli altri Stati. Nel diritto internazionale
consuetudinario è definito intervento qualsiasi ingerenza militare,
politica, diplomatica negli affari interni di uno Stato; può essere
considerato lecito se effettuato su mandato dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali. Proclamato per la prima volta da Luigi Filippo (1830), in
opposizione alla prassi interventista sancita con la Santa Alleanza, il
principio di
n.i. fu riaffermato nel 1936, su iniziativa francese, in
occasione della guerra civile in Spagna.