Nella pratica corrente, locazione di beni mobili, in particolare di
un'imbarcazione o di altro mezzo di trasporto. ║ Sinonimo di nolo. ●
Dir. -
N. di nave: nel diritto della navigazione, contratto di
utilizzazione della nave, regolato dagli artt. 384-395 Cod. Nav. L'armatore
(noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una
nave, per conto del noleggiatore, uno o più viaggi prestabiliti
(
voyage-charter:
n. a viaggio) entro il periodo di tempo convenuto
(
time-charter:
n. a tempo), alle condizioni stabilite dal
contratto o dagli usi. Il
n. si distingue dalla locazione di nave
perché in quest'ultima l'esercizio è assunto dal conduttore, che
assume la veste di armatore, mentre nel
n. oggetto della locazione non
è la nave, ma la prestazione. Il noleggiante mantiene la gestione tecnica
e amministrativa della nave, mentre al noleggiatore compete la gestione
commerciale. Nella distribuzione delle spese il noleggiante sopporta tutte le
spese fisse, indipendenti dall'impiego della nave; sono a carico del
noleggiatore le spese variabili, derivanti dall'impiego che della nave si
faccia, o da ritardi e difficoltà del viaggio. Come per gli altri
contratti di utilizzazione della nave (locazione e trasporto), il
n. deve
essere provato per iscritto. ║
N. di aeromobile: contratto con cui
l'esercente un'impresa aerea si impegna, in corrispettivo del nolo pattuito, a
compiere con un aeromobile determinato uno o più viaggi stabiliti dal
noleggiatore, entro il periodo di tempo convenuto. La disciplina contrattuale si
richiama pressoché integralmente a quella relativa al
n. di nave.
Il contratto di
n. più frequente è quello dei cosiddetti
voli charter, che prevede solitamente l'intervento di tre soggetti: il
vettore (noleggiante), il passeggero, il committente (noleggiatore), che
conclude con il vettore un contratto per l'acquisizione di una parte o della
totalità della capacità di carico dell'aeromobile. ● Cin. -
L'insieme dei rapporti giuridici che regolano l'utilizzazione e la diffusione
delle opere cinematografiche, intercorrenti fra il distributore, che ha
acquistato dal produttore i diritti di sfruttamento del film, e gli esercenti
delle sale di proiezione che, dietro corresponsione di una parte degli incassi,
stipulano con il distributore un contratto di
n. delle opere.