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Noleggio.

Nella pratica corrente, locazione di beni mobili, in particolare di un'imbarcazione o di altro mezzo di trasporto. ║ Sinonimo di nolo. ● Dir. - N. di nave: nel diritto della navigazione, contratto di utilizzazione della nave, regolato dagli artt. 384-395 Cod. Nav. L'armatore (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave, per conto del noleggiatore, uno o più viaggi prestabiliti (voyage-charter: n. a viaggio) entro il periodo di tempo convenuto (time-charter: n. a tempo), alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. Il n. si distingue dalla locazione di nave perché in quest'ultima l'esercizio è assunto dal conduttore, che assume la veste di armatore, mentre nel n. oggetto della locazione non è la nave, ma la prestazione. Il noleggiante mantiene la gestione tecnica e amministrativa della nave, mentre al noleggiatore compete la gestione commerciale. Nella distribuzione delle spese il noleggiante sopporta tutte le spese fisse, indipendenti dall'impiego della nave; sono a carico del noleggiatore le spese variabili, derivanti dall'impiego che della nave si faccia, o da ritardi e difficoltà del viaggio. Come per gli altri contratti di utilizzazione della nave (locazione e trasporto), il n. deve essere provato per iscritto. ║ N. di aeromobile: contratto con cui l'esercente un'impresa aerea si impegna, in corrispettivo del nolo pattuito, a compiere con un aeromobile determinato uno o più viaggi stabiliti dal noleggiatore, entro il periodo di tempo convenuto. La disciplina contrattuale si richiama pressoché integralmente a quella relativa al n. di nave. Il contratto di n. più frequente è quello dei cosiddetti voli charter, che prevede solitamente l'intervento di tre soggetti: il vettore (noleggiante), il passeggero, il committente (noleggiatore), che conclude con il vettore un contratto per l'acquisizione di una parte o della totalità della capacità di carico dell'aeromobile. ● Cin. - L'insieme dei rapporti giuridici che regolano l'utilizzazione e la diffusione delle opere cinematografiche, intercorrenti fra il distributore, che ha acquistato dal produttore i diritti di sfruttamento del film, e gli esercenti delle sale di proiezione che, dietro corresponsione di una parte degli incassi, stipulano con il distributore un contratto di n. delle opere.