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Negozio.

(dal latino negotium: attività, affare, traffico). Locale, aperto al pubblico e posto generalmente al livello della strada, dove vengono esposte e vendute le merci; è sinonimo di bottega, oggi poco usato. ║ N. a catena: serie di n., dipendenti da un'unica gestione direttiva e caratterizzati dal fatto di vendere la stessa tipologia di articoli, generalmente di qualità medio-bassa e a prezzo unico. Questo tipo di impresa, sviluppato soprattutto dopo la prima guerra mondiale, è sorto a volte per iniziativa di grandi magazzini, ma più spesso per opera di organizzazioni di grossisti in concorrenza con i primi. ● Dir. - N. giuridico: manifestazione di volontà diretta a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridicamente rilevanti. Rientra entro lo schema legale della disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice Civile e deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il n. giuridico rappresenta uno strumento di cui il soggetto si può servire per la realizzazione di un proprio scopo; tale scopo, nella misura in cui è autorizzato dalla legge, deve rispondere, oltre che a un intento pratico individuale, anche a una funzione sociale. Carattere essenziale del n. giuridico è la tipicità, che consiste nel fatto che esso è necessariamente compreso entro uno schema legislativo che ne disciplini gli effetti. Il n. giuridico è espressione di autonomia privata, in quanto il soggetto privato è libero di determinare il contenuto della regolamentazione degli interessi (dettare comandi e statuizioni). Inoltre, in quanto l'autorizzazione data dalla legge al privato per l'esplicazione della propria autonomia è condizionata dall'interesse sociale, il n. giuridico è sempre causale. La funzione sociale è intrinseca al n. giuridico: nel perseguire i suoi fini individuali, il privato deve adeguarsi agli interessi sociali impliciti nello schema legislativo. Per esplicare i suoi effetti, da fatto soggettivo il n. giuridico deve diventare fatto oggettivo conosciuto o riconoscibile. Elementi essenziali del n. giuridico sono: la volontà, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulti prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La volontà deve essere manifestata o con dichiarazione apposita o con comportamento concludente. I n. possono essere unilaterali quando nascono dalla volontà di un soggetto, bilaterali (il contratto) o plurilaterali (la delegazione) quando concorrano le volontà di due o più soggetti. Recettizi sono quei n. unilaterali in cui, come nella ratifica, la dichiarazione di volontà deve essere conosciuta dal destinatario, altrimenti, come nel caso del testamento, si dicono non recettizi. Elementi accessori del n. sono la condizione, il termine, il modo. Il n. si dice valido quando è fornito di tutti i requisiti voluti dal diritto, efficace quando può produrre tutti i suoi effetti. L'invalidità può consistere nella nullità e nella annullabilità. L'accertamento della nullità riconosce, con valore retroattivo, che giuridicamente il n. non è mai esistito; l'annullabilità comporta invece l'esistenza e l'efficacia del n. fino al momento in cui non se ne contesti la validità. Possono definirsi n. giuridici gli atti processuali e gli atti amministrativi. ║ N. fiduciario: contratto con cui viene trasmesso dal fiduciante a un fiduciario la proprietà di un bene, mobile od immobile, con il patto che esso ne faccia uso secondo le istruzioni impartite dal fiduciante. Si distingue tra la fiducia cum amico e la fiducia cum creditore. La prima, simile al trust anglosassone, determina il trasferimento di proprietà per evitare la confisca o il pignoramento del bene; la seconda si verifica a scopo di garanzia con la condizione che il fiduciario restituisca il bene dopo che il fiduciante abbia saldato il suo debito. Il n. fiduciario si distingue dal n. giuridico simulato poiché determina un'effettiva proprietà del bene da parte del fiduciario. Se il fiduciario, venendo meno agli accordi, non restituisce il bene, il fiduciante può ottenere dal tribunale una sentenza che imponga la sua restituzione; nel caso in cui invece il fiduciario, abusando del suo diritto di proprietà, venda il bene a un terzo, il fiduciante non può ottenere la restituzione, ma può solo farsi risarcire dal fiduciario.