(dal latino
negotium: attività, affare, traffico). Locale, aperto
al pubblico e posto generalmente al livello della strada, dove vengono esposte e
vendute le merci; è sinonimo di
bottega, oggi poco usato. ║
N. a catena: serie di
n., dipendenti da un'unica gestione
direttiva e caratterizzati dal fatto di vendere la stessa tipologia di articoli,
generalmente di qualità medio-bassa e a prezzo unico. Questo tipo di
impresa, sviluppato soprattutto dopo la prima guerra mondiale, è sorto a
volte per iniziativa di grandi magazzini, ma più spesso per opera di
organizzazioni di grossisti in concorrenza con i primi. ● Dir. -
N.
giuridico: manifestazione di volontà diretta a costituire, modificare
o estinguere situazioni giuridicamente rilevanti. Rientra entro lo schema legale
della disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice Civile e deve
essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico. Il
n. giuridico rappresenta uno strumento di cui il soggetto
si può servire per la realizzazione di un proprio scopo; tale scopo,
nella misura in cui è autorizzato dalla legge, deve rispondere, oltre che
a un intento pratico individuale, anche a una funzione sociale. Carattere
essenziale del
n. giuridico è la tipicità, che consiste nel
fatto che esso è necessariamente compreso entro uno schema legislativo
che ne disciplini gli effetti. Il
n. giuridico è espressione di
autonomia privata, in quanto il soggetto privato è libero di determinare
il contenuto della regolamentazione degli interessi (dettare comandi e
statuizioni). Inoltre, in quanto l'autorizzazione data dalla legge al privato
per l'esplicazione della propria autonomia è condizionata dall'interesse
sociale, il
n. giuridico è sempre causale. La funzione sociale
è intrinseca al
n. giuridico: nel perseguire i suoi fini
individuali, il privato deve adeguarsi agli interessi sociali impliciti nello
schema legislativo. Per esplicare i suoi effetti, da fatto soggettivo il
n. giuridico deve diventare fatto oggettivo conosciuto o riconoscibile.
Elementi essenziali del
n. giuridico sono: la volontà, la causa,
l'oggetto e la forma, quando risulti prescritta dalla legge sotto pena di
nullità. La volontà deve essere manifestata o con dichiarazione
apposita o con comportamento concludente. I
n. possono essere unilaterali
quando nascono dalla volontà di un soggetto, bilaterali (il contratto) o
plurilaterali (la delegazione) quando concorrano le volontà di due o
più soggetti.
Recettizi sono quei
n. unilaterali in cui,
come nella
ratifica, la dichiarazione di volontà deve essere
conosciuta dal destinatario, altrimenti, come nel caso del testamento, si dicono
non recettizi. Elementi accessori del
n. sono la condizione, il
termine, il modo. Il
n. si dice
valido quando è fornito di
tutti i requisiti voluti dal diritto,
efficace quando può produrre
tutti i suoi effetti. L'invalidità può consistere nella
nullità e nella
annullabilità. L'accertamento della
nullità riconosce, con valore retroattivo, che giuridicamente il
n. non è mai esistito; l'annullabilità comporta invece
l'esistenza e l'efficacia del
n. fino al momento in cui non se ne
contesti la validità. Possono definirsi
n. giuridici gli atti
processuali e gli atti amministrativi. ║
N. fiduciario: contratto
con cui viene trasmesso dal fiduciante a un fiduciario la proprietà di un
bene, mobile od immobile, con il patto che esso ne faccia uso secondo le
istruzioni impartite dal fiduciante. Si distingue tra la
fiducia cum
amico e la
fiducia cum creditore. La prima, simile al
trust
anglosassone, determina il trasferimento di proprietà per evitare la
confisca o il pignoramento del bene; la seconda si verifica a scopo di garanzia
con la condizione che il fiduciario restituisca il bene dopo che il fiduciante
abbia saldato il suo debito. Il
n. fiduciario si distingue dal
n.
giuridico simulato poiché determina un'effettiva proprietà del
bene da parte del fiduciario. Se il fiduciario, venendo meno agli accordi, non
restituisce il bene, il fiduciante può ottenere dal tribunale una
sentenza che imponga la sua restituzione; nel caso in cui invece il fiduciario,
abusando del suo diritto di proprietà, venda il bene a un terzo, il
fiduciante non può ottenere la restituzione, ma può solo farsi
risarcire dal fiduciario.