Locuzione latina: non due volte nel medesimo fatto. ● Dir. - Formula
giuridica che esprime il principio della preclusione processuale sancito
dall'art. 649 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale l'imputato
condannato o prosciolto, anche in contumacia, con sentenza divenuta
irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze. Se, ciononostante, viene di nuovo
iniziato un procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del
procedimento, pronuncia una sentenza con cui dichiara non doversi procedere
perché l'azione penale non poteva essere esercitata. Con la L. 16 ottobre
1989, n. 350 l'Italia ha ratificato la legge delle Comunità Europee
concernente l'applicazione di tale principio firmata dagli Stati membri il 25
maggio 1967.