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Ne bis in idem.

Locuzione latina: non due volte nel medesimo fatto. ● Dir. - Formula giuridica che esprime il principio della preclusione processuale sancito dall'art. 649 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale l'imputato condannato o prosciolto, anche in contumacia, con sentenza divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Se, ciononostante, viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento, pronuncia una sentenza con cui dichiara non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata. Con la L. 16 ottobre 1989, n. 350 l'Italia ha ratificato la legge delle Comunità Europee concernente l'applicazione di tale principio firmata dagli Stati membri il 25 maggio 1967.