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Naturale.

Della natura, che riguarda, si riferisce alla natura. ║ Semplice, genuino, non alterato dall'intervento dell'uomo. ║ Legittimo, ovvio. ║ Al n.: di cosa conservata in modo che non se ne alterino le sue proprietà. ║ Filosofia n.: locuzione indicante in passato, e talora ancora oggi, la fisica. ║ Leggi n.: regole, leggi che governano la natura. ║ Diritto n.: quello riguardante un ipotetico stato di natura, che nella dottrina filosofico-giuridica del Giusnaturalismo viene postulato come condizione originaria dell'uomo, anteriore all'istituzione di una convivenza organizzata e regolata da leggi positive. ║ Morte n.: non provocata da azioni violente. ║ Movimento n. della popolazione: processo di rinnovamento continuo della popolazione per effetto delle nascite e delle morti. ● Teol. - Legge n.: principio regolatore dei comportamenti umani, connaturato nell'uomo, in quanto appartenente a un mondo il cui ordine era interamente rappresentato nella mente di Dio, al momento della creazione. A tale legge si sono più volte richiamati i documenti pontifici degli ultimi decenni, per ribadire, fra l'altro, il principio di indissolubilità del matrimonio e altre norme etiche. ● Dir. - Figlio n.: in opposizione a figlio legittimo, figlio nato da genitori non coniugati. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha quasi completamente equiparato la condizione giuridica dei figli n. a quella dei figli legittimi. L'accertamento della filiazione n. avviene tramite un atto volontario di uno o di entrambi i genitori (riconoscimento), o attraverso un provvedimento del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). I figli n. possono essere riconosciuti sia dalla madre sia dal padre coniugati, anche se nati da una relazione extraconiugale, a meno che non siano incestuosi. In assenza di riconoscimento spontaneo da parte del genitore, il figlio n. può promuovere egli stesso un'azione giuridica (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). Il figlio n. assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo; assume il cognome del padre in caso di riconoscimento congiunto di entrambi i genitori. Sono riconosciuti al figlio n. gli stessi diritti successori dei figli legittimi e il suo inserimento, nell'ambito della famiglia legittima, avviene dietro autorizzazione del giudice e previo consenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore. Tutta la materia è disciplinata dagli articoli 250 e seguenti del Codice Civile. ║ Giudice n.: quello che ha competenza a giudicare, nella particolare fattispecie, in base a una legge in vigore anteriormente all'epoca in cui sono avvenuti i fatti sui quali verte il giudizio. ● Econ. - Economia n.: sistema economico in cui gli scambi avvengono in natura e non in moneta. ║ Interesse n. o saggio n. d'interesse: il saggio di interesse capace, in un dato momento, di mantenere in equilibrio risparmio e investimenti in un dato mercato, e che sostanzialmente corrisponde al saggio prospettivo dei profitti. ║ Salario n. o prezzo n. del lavoro: quello che corrisponderebbe al costo della vita del lavoratore. ● Fis. - Riferito a frequenza o a periodo, è generalmente sinonimo di proprio. ● Mat. - Numeri n.: i numeri interi positivi. ║ Logaritmi n. o neperiani: i logaritmi in base e=2,71828. ║ Geometria n.: geometria degli enti concreti. ● Mus. - Suono n.: quello non alterato da diesis o da bemolli. ║ Scala n.: quella costruita secondo i principi fisici, senza l'adozione del temperamento. Fu teorizzata da G. Zarlino nel XVI sec. ║ Strumenti n.: gli strumenti a fiato che si suonano con il solo ausilio delle labbra dell'esecutore, senza chiavi né pistoni e che consentono di eseguire solo i suoni armonici n.; nella musica medioevale l'aggettivo n. si usava per indicare l'esacordo cominciante con il do. ● Costr. - N. declivio o angolo di n. declivio di una terra: l'angolo massimo che può formare con l'orizzonte la superficie esterna di un terreno incoerente in equilibrio. ● Arald. - Figure al n.: le figure poste nello scudo senza gli smalti araldici e che conservano il loro colore; per eccezione, si blasona al n. il cervo smaltato di rosso. ● Biol. - Classificazione o sistema n.: classificazione degli organismi (animali e vegetali) attualmente esistenti e di quelli che vissero in altre epoche geologiche. Le varie forme vengono riunite in gruppi (razza, specie, genere, famiglia, ordine, classe, tipo, regno) al fine di inquadrarle in un sistema che rispecchi il loro effettivo grado di affinità (classificazione filogenetica). Si contrappone alla classificazione artificiale che, considerando soltanto uno o pochi caratteri, può includere nello stesso gruppo forme che non hanno alcuna affinità. ● Pedag. - Metodo n.: metodo didattico, formulato da Ratke e da Comenio nel XVII sec., secondo cui, partendo dalla considerazione che l'essere umano riflette la struttura e le leggi stesse della natura, l'educazione doveva imitare quest'ultima e i suoi procedimenti e, sulla base dell'assunto che la natura non facit saltus, cioè procede con gradualità, incominciare con una didattica fondata sulle cognizioni sensibili.