Della natura, che riguarda, si riferisce alla natura. ║ Semplice, genuino,
non alterato dall'intervento dell'uomo. ║ Legittimo, ovvio. ║
Al
n.: di cosa conservata in modo che non se ne alterino le sue
proprietà. ║
Filosofia n.: locuzione indicante in passato, e
talora ancora oggi, la fisica. ║
Leggi n.: regole, leggi che
governano la natura. ║
Diritto n.: quello riguardante un ipotetico
stato di natura, che nella dottrina filosofico-giuridica del Giusnaturalismo
viene postulato come condizione originaria dell'uomo, anteriore all'istituzione
di una convivenza organizzata e regolata da leggi positive. ║
Morte
n.: non provocata da azioni violente. ║
Movimento n. della
popolazione: processo di rinnovamento continuo della popolazione per effetto
delle nascite e delle morti. ● Teol. -
Legge n.: principio
regolatore dei comportamenti umani, connaturato nell'uomo, in quanto
appartenente a un mondo il cui ordine era interamente rappresentato nella mente
di Dio, al momento della creazione. A tale legge si sono più volte
richiamati i documenti pontifici degli ultimi decenni, per ribadire, fra
l'altro, il principio di indissolubilità del matrimonio e altre norme
etiche. ● Dir. -
Figlio n.: in opposizione a figlio legittimo,
figlio nato da genitori non coniugati. La riforma del diritto di famiglia del
1975 ha quasi completamente equiparato la condizione giuridica dei figli
n. a quella dei figli legittimi. L'accertamento della filiazione
n. avviene tramite un atto volontario di uno o di entrambi i genitori
(riconoscimento), o attraverso un provvedimento del giudice (dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità). I figli
n. possono
essere riconosciuti sia dalla madre sia dal padre coniugati, anche se nati da
una relazione extraconiugale, a meno che non siano incestuosi. In assenza di
riconoscimento spontaneo da parte del genitore, il figlio
n. può
promuovere egli stesso un'azione giuridica (dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità). Il figlio
n. assume il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto per primo; assume il cognome del padre in caso
di riconoscimento congiunto di entrambi i genitori. Sono riconosciuti al figlio
n. gli stessi diritti successori dei figli legittimi e il suo
inserimento, nell'ambito della famiglia legittima, avviene dietro autorizzazione
del giudice e previo consenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore. Tutta la
materia è disciplinata dagli articoli 250 e seguenti del Codice Civile.
║
Giudice n.: quello che ha competenza a giudicare, nella
particolare fattispecie, in base a una legge in vigore anteriormente all'epoca
in cui sono avvenuti i fatti sui quali verte il giudizio. ● Econ. -
Economia n.: sistema economico in cui gli scambi avvengono in natura e
non in moneta. ║
Interesse n. o
saggio n. d'interesse: il
saggio di interesse capace, in un dato momento, di mantenere in equilibrio
risparmio e investimenti in un dato mercato, e che sostanzialmente corrisponde
al saggio prospettivo dei profitti. ║
Salario n. o
prezzo n. del
lavoro: quello che corrisponderebbe al costo della vita del lavoratore.
● Fis. - Riferito a frequenza o a periodo, è generalmente sinonimo
di
proprio. ● Mat. -
Numeri n.: i numeri interi positivi.
║
Logaritmi n. o
neperiani: i logaritmi in base e=2,71828.
║
Geometria n.: geometria degli enti concreti. ● Mus. -
Suono n.: quello non alterato da diesis o da bemolli. ║
Scala
n.: quella costruita secondo i principi fisici, senza l'adozione del
temperamento. Fu teorizzata da G. Zarlino nel XVI sec. ║
Strumenti
n.: gli strumenti a fiato che si suonano con il solo ausilio delle labbra
dell'esecutore, senza chiavi né pistoni e che consentono di eseguire solo
i suoni armonici
n.; nella musica medioevale l'aggettivo
n. si
usava per indicare l'esacordo cominciante con il
do. ● Costr. -
N. declivio o
angolo di n. declivio di una terra: l'angolo massimo
che può formare con l'orizzonte la superficie esterna di un terreno
incoerente in equilibrio. ● Arald. -
Figure al n.: le figure poste
nello scudo senza gli smalti araldici e che conservano il loro colore; per
eccezione, si blasona al
n. il cervo smaltato di rosso. ● Biol. -
Classificazione o
sistema n.: classificazione degli organismi
(animali e vegetali) attualmente esistenti e di quelli che vissero in altre
epoche geologiche. Le varie forme vengono riunite in gruppi (razza, specie,
genere, famiglia, ordine, classe, tipo, regno) al fine di inquadrarle in un
sistema che rispecchi il loro effettivo grado di affinità
(
classificazione filogenetica). Si contrappone alla
classificazione
artificiale che, considerando soltanto uno o pochi caratteri, può
includere nello stesso gruppo forme che non hanno alcuna affinità.
● Pedag. -
Metodo n.: metodo didattico, formulato da Ratke e da
Comenio nel XVII sec., secondo cui, partendo dalla considerazione che l'essere
umano riflette la struttura e le leggi stesse della natura, l'educazione doveva
imitare quest'ultima e i suoi procedimenti e, sulla base dell'assunto che la
natura
non facit saltus, cioè procede con gradualità,
incominciare con una didattica fondata sulle cognizioni sensibili.