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Mora.

Ritardo, indugio. ║ Ritardo ingiustificato nell'adempimento di un'obbligazione nel dare o nel fare. ║ Messa in m.: intimazione da parte di un creditore nei confronti di un debitore di risolvere un obbligo. ║ Interesse di m.: interesse dovuto, a tasso legale o convenzionale, a partire da un giorno stabilito come penalità per il ritardo nell'adempimento di un obbligo finanziario. • Dir. civ. - M. del debitore: colposo ritardo o colposo inadempimento, da parte del debitore, che costituisce un illecito e produce obbligo di risarcimento. Per attuare una messa in m. è necessario che siano stabiliti: il momento a partire dal quale il debitore è da considerarsi inadempiente, la responsabilità del medesimo, la certezza del debito e la certezza della m. È inoltre necessaria un'intimazione o richiesta scritta da parte del creditore, a meno che l'obbligazione non debba essere risolta entro un determinato giorno o il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volervi adempiere o quando essa derivi da un illecito: in questi casi la messa in m. è automatica. L'effetto della m. consiste nell'attribuzione di responsabilità al debitore di tutte le conseguenze dovute al mancato assolvimento dell'obbligo (risarcimento di danni, rischi per la mancata prestazione, ecc.). La m. può essere purgata con l'adempimento, anche se tardivo, o con la rinuncia del creditore, limitata alla m. stessa (in pratica una proroga) oppure estesa all'intero credito. ║ M. del creditore: si verifica quando un creditore rifiuti di accettare, senza motivo legittimo, il pagamento offerto dal debitore secondo i termini di legge o non compia quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Effetti della m. del creditore sono la liberazione del debitore, il passaggio a carico del creditore del rischio e pericolo dovuto alla mancata prestazione, la cessazione del corso degli interessi, l'obbligo di risarcire al debitore i danni derivanti dalla m. La legge concede che i suddetti effetti si producano dopo che il debitore abbia eseguito formalmente l'offerta della res debita. • Dir. rom. - La m. del debitore, che in presenza di un credito esigibile scattava anche senza intimazione ufficiale, comportava la perpetuatio obbligationis, cioè l'estensione dell'obbligo, anche in presenza dell'impossibilità all'assolvimento sopravvenuta in un secondo momento, con le medesime caratteristiche iniziali. • Ling. - Durata, nella pronuncia, di una vocale breve o di una consonante implosiva. • Metr. - Nella prosodia latina, il termine indicava l'unità di misura minima della metrica quantitativa: essa corrispondeva alla sillaba breve, mentre la sillaba lunga copriva il tempo di due m. In tale accezione tecnica, il termine latino equivaleva al greco krónos prôtos: primo tempo.