Ritardo, indugio. ║ Ritardo ingiustificato nell'adempimento di
un'obbligazione nel dare o nel fare. ║
Messa in m.: intimazione da
parte di un creditore nei confronti di un debitore di risolvere un obbligo.
║
Interesse di m.: interesse dovuto, a tasso legale o
convenzionale, a partire da un giorno stabilito come penalità per il
ritardo nell'adempimento di un obbligo finanziario. • Dir. civ. -
M.
del debitore: colposo ritardo o colposo inadempimento, da parte del
debitore, che costituisce un illecito e produce obbligo di risarcimento. Per
attuare una messa in
m. è necessario che siano stabiliti: il
momento a partire dal quale il debitore è da considerarsi inadempiente,
la responsabilità del medesimo, la certezza del debito e la certezza
della
m. È inoltre necessaria un'intimazione o richiesta scritta
da parte del creditore, a meno che l'obbligazione non debba essere risolta entro
un determinato giorno o il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volervi
adempiere o quando essa derivi da un illecito: in questi casi la messa in
m. è automatica. L'effetto della
m. consiste
nell'attribuzione di responsabilità al debitore di tutte le conseguenze
dovute al mancato assolvimento dell'obbligo (risarcimento di danni, rischi per
la mancata prestazione, ecc.). La
m. può essere purgata con
l'adempimento, anche se tardivo, o con la rinuncia del creditore, limitata alla
m. stessa (in pratica una proroga) oppure estesa all'intero credito.
║
M. del creditore: si verifica quando un creditore rifiuti di
accettare, senza motivo legittimo, il pagamento offerto dal debitore secondo i
termini di legge o non compia quanto è necessario affinché il
debitore possa adempiere l'obbligazione. Effetti della
m. del creditore
sono la liberazione del debitore, il passaggio a carico del creditore del
rischio e pericolo dovuto alla mancata prestazione, la cessazione del corso
degli interessi, l'obbligo di risarcire al debitore i danni derivanti dalla
m. La legge concede che i suddetti effetti si producano dopo che il
debitore abbia eseguito formalmente l'offerta della
res debita. •
Dir. rom. - La
m. del debitore, che in presenza di un credito esigibile
scattava anche senza intimazione ufficiale, comportava la
perpetuatio
obbligationis, cioè l'estensione dell'obbligo, anche in presenza
dell'impossibilità all'assolvimento sopravvenuta in un secondo momento,
con le medesime caratteristiche iniziali. • Ling. - Durata, nella
pronuncia, di una vocale breve o di una consonante implosiva. • Metr. -
Nella prosodia latina, il termine indicava l'unità di misura minima della
metrica quantitativa: essa corrispondeva alla sillaba breve, mentre la sillaba
lunga copriva il tempo di due
m. In tale accezione tecnica, il termine
latino equivaleva al greco
krónos prôtos: primo tempo.