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Minoranza.

Inferiorità numerica, l'essere minore, contrapposto a maggioranza: trovarsi, essere in m. ║ In un'assemblea, il numero di voti che, risultando inferiore a quello prestabilito, non può portare al prevalere di una decisione; il gruppo di votanti che, essendo in numero inferiore, non possono imporre il loro parere: una m. politica all'opposizione. ║ Gruppo di persone che in uno Stato si differenziano dalla maggioranza per razza, o lingua, o per religione. • Dir. - M. linguistica: nel 1991 la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge in 18 articoli per tutelare le m. linguistiche. Le lingue protette sono il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, il sardo, lo sloveno, il tedesco, l'albanese, il catalano, il croato, il greco. Tra le disposizioni si prevede l'insegnamento delle lingue locali nelle scuole materne ed elementari e la programmazione di notiziari RAI regionali nella lingua della m.M. parlamentare: l'insieme dei rappresentanti dei partiti d'opposizione, in numero inferiore a quelli che appoggiano la linea politica del Governo. • Dir. internaz. - Il problema della protezione delle m. si pose dapprima nei confronti delle m. religiose e, dopo la Rivoluzione francese, riguardò le m. nazionali. A Versailles (1919) fu teoricamente affermato il principio dell'autodeterminazione dei popoli e si addivenne in concreto alla stesura di trattati internazionali, o di capitoli, o di convenzioni speciali a tutela delle m. Nonostante l'affermazione, propria dei regimi autoritari, che le m. non costituissero altro che un problema interno di ogni singolo Stato, l'internazionalizzazione del problema ne costituì il carattere più evidente dopo la prima guerra mondiale, con minore o maggiore tragicità. Dopo la seconda guerra mondiale, invece, mutò l'approccio giuridico al problema, poiché si affermava la protezione dei diritti dell'uomo inteso come individuo e non più come insieme etnico e nazionale. Nella carta dell'ONU, nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e nelle Convenzioni interamericana e africana, rispettivamente del 1969 e del 1980, non si faceva menzione alle m., ma al principio di non discriminazione rispetto al singolo individuo. Il problema delle m. rientrò, invece, nelle problematiche giuridiche relative al genocidio, definito, appunto, come distruzione di un gruppo nazionale, etnico, linguistico o religioso. A questo proposito l'art. 27 del Patto dell'ONU del 1966 sancì, per i membri di m. etniche, religiose o linguistiche, il diritto di avere una propria cultura, di professare una propria religione e di usare la propria lingua. Tuttavia, alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, i capovolgimenti politici conseguenti alle rivendicazioni etniche dell'Est europeo e dell'area balcanica, portarono all'istituzione di un Alto Commissario per le m. nazionali, da parte della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) del 10 luglio 1992, a Helsinki. Suo compito era prevenire possibili conflitti, intervenendo anticipatamente in caso di crisi e vagliando e proponendo soluzioni in accordo con gli altri organismi della CSCE.