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Militarizzazione.

Atto con il quale vengono estese la disciplina e la giurisdizione militare a persone o a enti che, anche se estranei alle forze armate, svolgono attività che interessano la vita e il funzionamento delle forze armate stesse. La normativa italiana in materia di m. ne prevede due tipi: la m. di diritto e la m. minore. La prima, prevista normalmente dalle disposizioni di mobilitazione, riguarda tutti coloro che vengono assegnati a comandi, reparti o servizi delle forze armate impegnati in azioni di guerra (sostanzialmente i dipendenti dei ministeri della Difesa, dell'Interno, dei Lavori pubblici, delle Finanze e delle Telecomunicazioni); essa prevede la completa equiparazione del militarizzato al militare. La seconda, invece, si applica a quei cittadini che esercitano attività di interesse militare (operai stradali, operai dell'industria bellica, ecc.), limitandosi a sottoporli alla giurisdizione militare. Deve essere dichiarata con provvedimento formale e dà diritto alla pensione di guerra solo in caso di morte o di invalidità. La m. può essere estesa anche a materiali o terreni di uso civile che vengono acquisiti dalle forze militari. Secondo l'attuale pensiero giuridico la m. non crea alcun nuovo rapporto né sopprime il rapporto di impiego o di lavoro preesistente per sostituirlo con un nuovo rapporto basato sulla coercizione: essa, invece, sovrappone al vincolo volontario una nuova disciplina, più rigorosa, analoga a quella degli appartenenti alle forze armate, che non è normalmente concepibile nei confronti di chi non sia militare. Vengono in questo modo modificati solo quei rapporti disciplinari e in particolare penali che sono inerenti alla specifica condizione di militarizzato. Così un abbandono del lavoro, che in condizioni normali sarebbe considerato un illecito civile, diviene per il militarizzato un reato passibile di gravi sanzioni. La m. può essere dichiarata sia in caso di stato di guerra, sia in caso che si rendano indispensabili particolari attività nell'industria, nell'amministrazione o nel settore dei servizi. In tempo di pace è attuata per ragioni di ordine pubblico, o per garantire servizi messi in difficoltà in caso di scioperi, di calamità, ecc.