(dal francese antico
mestier, der. del latino
ministerium:
ministero). Esercizio di un'attività lavorativa, in particolare manuale,
frutto di esperienza e pratica, in vista di un guadagno. ║ Per estens. -
Qualsiasi occupazione da cui si traggono i propri mezzi di sostentamento.
║ Fig. - Conoscenza, abilità rispetto a un certo lavoro. ║
Essere del m.: avere competenze specifiche in un determinato campo.
║
Non essere del m.: mancare di pratica. ║
I ferri del
m.: arnesi o strumenti necessari per un dato lavoro. ║
Gli incerti
del m.: inconvenienti connessi con una determinata attività. •
Dir. -
M. girovaghi: agli effetti del T.U. della legge di pubblica
sicurezza, sono tali i
m. ambulanti di venditore o distributore (di
merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni), di cenciaiolo,
saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere,
conduttore di autoveicoli di piazza, lustrascarpe. Sono compresi inoltre: i
barcaioli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che
esercitano il loro
m. nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi
navigabili, sottoposti alle autorità marittime, nonché i
noleggiatori di un unico autoveicolo purché conducenti diretti; i
componenti di bande musicali o di orchestre, ancorché sussidiate da enti
pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il
m. girovago
di suonatori a fine di lucro; le guide, gli interpreti, i corrieri e le guide
alpine. Per esercitare i
m. girovaghi è richiesta l'iscrizione in
un registro apposito presso l'autorità comunale. L'esercizio dei
m. ambulanti che prevedono la vendita di merci è subordinato,
oltre che all'iscrizione in una speciale sezione del registro presso
l'autorità comunale, anche al possesso di un'autorizzazione rilasciata
dal sindaco, su parere della commissione competente.