Segno di riconoscimento che si imprime su un oggetto. ║ Contrassegno che
le case produttrici imprimono sui loro prodotti per garantirne natura, origine e
qualità. ║ Impronta che si stampa con un ferro rovente sulla pelle
di buoi, cavalli e pecore per poterli riconoscere. ║ Impronta, traccia
evidente. ║
M. di fabbrica: segno distintivo posto sui prodotti di
un'industria. ║
M. d'origine: segno posto sui prodotti alimentari
per attestarne la provenienza. ║
M. di commercio: segno impresso da
un'industria sui beni che essa non produce ma vende. ║
M.
individuale: segno che contraddistingue una sola impresa. ║
M.
collettivo: segno che contraddistingue i prodotti di una categoria di
imprese nel suo complesso. ║
M. nazionale: segno impresso sulle
merci da esportare per indicarne il Paese d'origine. ║
M. di
identificazione: segno che il fornitore deve imprimere su materie prime di
particolare valore (argento, oro, platino) e il fabbricante deve riportare sugli
oggetti derivati da questi materiali, prima di metterli in vendita. ║ Per
estens. - Cattiva fama conseguente a un'azione commessa. • Dir. - Segno
che distingue servizi e prodotti forniti da una determinata impresa. L'origine
del
m. è molto antica: esso infatti compare già su oggetti
d'arte greci o romani. Nel Medioevo cominciò ad avere anche un valore
giuridico. Già nel XVI sec. in Francia si ebbero norme atte a punire la
contraffazione di
m.; in Italia si dovette attendere la metà del
XIX sec. per avere una regolamentazione in materia. Esistono condizioni che
determinano la validità di un
m.: esso deve indicare in modo
specifico determinati prodotti (capacità distintiva); non deve essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buoncostume (liceità);
deve fornire indicazioni veritiere sull'origine e la qualità della merce,
in modo da non ingannare l'acquirente (verità); deve essere costituito da
un segno, una parola o una figura che non siano già stati impiegati da
altri per contraddistinguere prodotti dello stesso tipo (novità); non
deve limitarsi all'uso dei nomi comuni o necessari per identificare la merce
(originalità); non deve raffigurare stemmi o simboli la cui riproduzione
sia vietata dalle convenzioni internazionali né comprendere nomi o
ritratti di persone senza che l'interessato abbia dato il proprio consenso.
Verificata la presenza di questi requisiti, il diritto a servirsi in modo
esclusivo di un
m. sul territorio nazionale si ottiene mediante l'uso
(
m. di fatto) o il brevetto (
m. registrato); nel primo caso il
m. è tutelato in base alla diffusione e alla notorietà
acquisita, nel secondo la legge consente al titolare di porre in atto un'azione
civile o penale per impedire che altri usino un
m. simile o uguale al suo
e per essere risarcito del danno, una volta accertata la contraffazione.
L'imitazione di un
m. registrato è punita con il divieto di
servirsene, la distruzione del contrassegno stesso e, se necessario, anche del
prodotto su cui è stato impresso, il risarcimento dei danni e la
pubblicazione sui giornali della sentenza a spese di chi ha commesso il reato.