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Marchio.

Segno di riconoscimento che si imprime su un oggetto. ║ Contrassegno che le case produttrici imprimono sui loro prodotti per garantirne natura, origine e qualità. ║ Impronta che si stampa con un ferro rovente sulla pelle di buoi, cavalli e pecore per poterli riconoscere. ║ Impronta, traccia evidente. ║ M. di fabbrica: segno distintivo posto sui prodotti di un'industria. ║ M. d'origine: segno posto sui prodotti alimentari per attestarne la provenienza. ║ M. di commercio: segno impresso da un'industria sui beni che essa non produce ma vende. ║ M. individuale: segno che contraddistingue una sola impresa. ║ M. collettivo: segno che contraddistingue i prodotti di una categoria di imprese nel suo complesso. ║ M. nazionale: segno impresso sulle merci da esportare per indicarne il Paese d'origine. ║ M. di identificazione: segno che il fornitore deve imprimere su materie prime di particolare valore (argento, oro, platino) e il fabbricante deve riportare sugli oggetti derivati da questi materiali, prima di metterli in vendita. ║ Per estens. - Cattiva fama conseguente a un'azione commessa. • Dir. - Segno che distingue servizi e prodotti forniti da una determinata impresa. L'origine del m. è molto antica: esso infatti compare già su oggetti d'arte greci o romani. Nel Medioevo cominciò ad avere anche un valore giuridico. Già nel XVI sec. in Francia si ebbero norme atte a punire la contraffazione di m.; in Italia si dovette attendere la metà del XIX sec. per avere una regolamentazione in materia. Esistono condizioni che determinano la validità di un m.: esso deve indicare in modo specifico determinati prodotti (capacità distintiva); non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buoncostume (liceità); deve fornire indicazioni veritiere sull'origine e la qualità della merce, in modo da non ingannare l'acquirente (verità); deve essere costituito da un segno, una parola o una figura che non siano già stati impiegati da altri per contraddistinguere prodotti dello stesso tipo (novità); non deve limitarsi all'uso dei nomi comuni o necessari per identificare la merce (originalità); non deve raffigurare stemmi o simboli la cui riproduzione sia vietata dalle convenzioni internazionali né comprendere nomi o ritratti di persone senza che l'interessato abbia dato il proprio consenso. Verificata la presenza di questi requisiti, il diritto a servirsi in modo esclusivo di un m. sul territorio nazionale si ottiene mediante l'uso (m. di fatto) o il brevetto (m. registrato); nel primo caso il m. è tutelato in base alla diffusione e alla notorietà acquisita, nel secondo la legge consente al titolare di porre in atto un'azione civile o penale per impedire che altri usino un m. simile o uguale al suo e per essere risarcito del danno, una volta accertata la contraffazione. L'imitazione di un m. registrato è punita con il divieto di servirsene, la distruzione del contrassegno stesso e, se necessario, anche del prodotto su cui è stato impresso, il risarcimento dei danni e la pubblicazione sui giornali della sentenza a spese di chi ha commesso il reato.