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Manomorta.

Nel diritto feudale assunse vari significati: divieto per i servi della gleba e per i vassalli di disporre per testamento; diritto fiscale che gli stessi dovevano corrispondere per liberarsi dal divieto di disporre dei propri beni; diritto del signore di succedere al vassallo morto senza eredi maschi. Principalmente il termine designò, dopo l'affrancazione dei servi della gleba, i beni appartenenti a corpi religiosi, enti pubblici, opere pie, a seguito di lasciti o donazioni, soggetti a condizione di inalienabilità, per cui non potevano più essere trasferiti da una mano all'altra per vendita o eredità (e restavano perciò immobilizzati, cioè morti, nelle mani di un ente). Vi furono diverse specie di m. La più importante storicamente ed economicamente è la m. ecclesiastica che si cominciò a formare da quando le comunità cristiane, dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino, poterono, come i templi pagani, ricevere per testamento.