Nel diritto feudale assunse vari significati: divieto per i servi della gleba e
per i vassalli di disporre per testamento; diritto fiscale che gli stessi
dovevano corrispondere per liberarsi dal divieto di disporre dei propri beni;
diritto del signore di succedere al vassallo morto senza eredi maschi.
Principalmente il termine designò, dopo l'affrancazione dei servi della
gleba, i beni appartenenti a corpi religiosi, enti pubblici, opere pie, a
seguito di lasciti o donazioni, soggetti a condizione di inalienabilità,
per cui non potevano più essere trasferiti da una
mano all'altra
per vendita o eredità (e restavano perciò immobilizzati,
cioè
morti, nelle mani di un ente). Vi furono diverse specie di
m. La più importante storicamente ed economicamente è la
m. ecclesiastica che si cominciò a formare da quando le
comunità cristiane, dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di
Costantino, poterono, come i templi pagani, ricevere per testamento.