Ospedale per i malati di mente. • Dir. - La nuova normativa in materia
è contenuta nella legge 13 maggio 1978, n. 180, recante il titolo
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori". Tale
provvedimento ha sancito come principio il divieto di costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire in questi ultimi divisioni o
sezioni psichiatriche. La legge concede all'autorità sanitaria la
possibilità di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
nel rispetto della dignità della persona. La proposta di trattamento
sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in
condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Nel caso di
provvedimento adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va
data comunicazione al ministero dell'Interno e al consolato competente, tramite
il prefetto. Le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica
in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitata dalle province, sono
trasferite alle regioni ordinarie e a statuto speciale. I rapporti fra le
province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono
regolati da apposite convenzioni che dovranno disciplinare fra l'altro i
rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego,
anche mediante comando, del personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi
e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.