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Manicomio.

Ospedale per i malati di mente. • Dir. - La nuova normativa in materia è contenuta nella legge 13 maggio 1978, n. 180, recante il titolo "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori". Tale provvedimento ha sancito come principio il divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire in questi ultimi divisioni o sezioni psichiatriche. La legge concede all'autorità sanitaria la possibilità di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona. La proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Nel caso di provvedimento adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al ministero dell'Interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitata dalle province, sono trasferite alle regioni ordinarie e a statuto speciale. I rapporti fra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni che dovranno disciplinare fra l'altro i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.