Ogni sostanza utilizzata per l'alimentazione del bestiame. Si distinguono in
m. semplici di origine vegetale o animale (prodotti vegetali o animali
allo stato naturale, freschi o conservati, e i sottoprodotti delle comuni
lavorazioni industriali dei medesimi);
m. composti (le preparazioni
ottenute associando convenientemente due o più
m. semplici);
prodotti di origine minerale (singoli sali minerali e le loro
associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati). Sono
considerati
additivi le sostanze che possono, se incorporate nei
m., influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le
produzioni animali, nonché le sostanze pigmentanti e coloranti ammesse
per la denaturazione e il riconoscimento delle sostante alimentari. Sono
integratori per m. le preparazioni contenenti, sempre in stato di
dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi:
vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi
oligodinamici e altri costituenti ad azione biologica e destinati a esser
aggiunti ai
m. allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, oppure di
stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.