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Mangime.

Ogni sostanza utilizzata per l'alimentazione del bestiame. Si distinguono in m. semplici di origine vegetale o animale (prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, e i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi); m. composti (le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più m. semplici); prodotti di origine minerale (singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati). Sono considerati additivi le sostanze che possono, se incorporate nei m., influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali, nonché le sostanze pigmentanti e coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostante alimentari. Sono integratori per m. le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici e altri costituenti ad azione biologica e destinati a esser aggiunti ai m. allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.