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Lodo.

Dir. - Sentenza pronunciata dagli arbitri che pone termine a un giudizio. L'articolo 820 del Codice di procedura civile stabilisce il termine entro il quale deve essere depositato il l. e i casi di proroga del termine. Questo è, di regola, di 90 giorni dalla accettazione della nomina da parte degli arbitri. Gli arbitri devono decidere secondo le norme del diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità. Il l. deve essere pronunziato in Italia e per iscritto. Esso è deliberato a maggioranza di voti, deve contenere i requisiti indicati nell'art. 823 Cod. Proc. Civ., e deve essere sottoscritto da tutti gli arbitri, o anche soltanto dalla maggioranza di essi purché con la espressa dichiarazione che fu deliberato in presenza di tutti. Il pretore, accertata la regolarità formale del l., lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al l. il valore di una sentenza del giudice. Di esso è data notizia alle parti a cura del cancelliere, come per le sentenze del pretore. Contro il rifiuto del decreto di esecutorietà da parte del pretore, le parti possono proporre reclamo al presidente del tribunale che, sentite le parti, decide con ordinanza non impugnabile. Il l. non è soggetto né ad appello né a ricorso per cassazione né ad opposizione di terzo. Può essere impugnato solo per nullità o per revocazione.