(dal latino
libellus: libretto, quindi atto scritto, contratto). Forma di
contratto agrario mediante il quale un concedente (
livellante) conferisce
l'usufrutto di un fondo a un concessionario (
livellario) per un
determinato periodo di tempo, sotto specifiche condizioni, con l'onere di
un'annua prestazione (
canone) in funzione di corrispettivo. Nel Medioevo
è stato il tipo di concessione agraria più largamente diffuso in
Italia: in genere il livellante apparteneva all'ambiente ecclesiastico ed il
termine di concessione della terra era per 19 o 29 anni. Col nome di
l.,
più spesso noto con la denominazione di
libellaria, si soleva
indicare anche il rapporto che derivava dal contratto, come pure il canone che
ne rappresentava la prestazione corrispettiva. In origine, il
l. era un
rapporto contrattuale che portava al concessionario il godimento di un vero
diritto reale con la relativa tutela possessoria. In ciò, principalmente,
si distingue dall'enfiteusi, che corrispondeva quasi ad una larvata alienazione.
Più tardi ai livellari fu attribuita la proprietà dei fondi e
subentrò il rapporto feudale. Il livellario aveva l'obbligo di eseguire i
lavori campestri, conservare il fondo in buono stato e promuovere le necessarie
migliorie, che restavano poi acquisite al fondo stesso, cioè al
proprietario. A suo carico gravavano le imposte e il canone annuo, il quale
consisteva, in genere, in un'aliquota dei frutti, proporzionata al fondo, quasi
mai in una somma di denaro. Il pieno usufrutto del fondo rappresentava il
diritto del livellario che era tenuto a risiedere nel fondo. Con la fine del
Medioevo, il
l. finì per fondersi a poco a poco con l'enfiteusi.
Un risveglio di notevole importanza si ebbe soltanto nel XVIII sec., in Toscana,
col sistema livellare introdottovi a opera di Pietro Leopoldo. All'epoca delle
codificazioni, l'identificazione con l'enfiteusi poteva dirsi completa. Questa
forma di contratto è definitivamente scomparsa in Italia, sebbene nelle
campagne sia ancora vivo linguisticamente il termine
l. per indicare il
canone dovuto dal conduttore al locatore.