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Litis contestatio.

Locuzione latina: contestazione della lite. Nel processo civile romano, atto solenne con cui era iniziato il processo per concorde volontà delle parti: cioè le parti si obbligavano come per contratto. Nella procedura per legis actiones (V.) l'atto consisteva in una formale attestazione delle parti, che giuravano di sottomettersi alla decisione del giudice eletto a decidere. Nella procedura formulare l'attore comunica la formula al convenuto e questi l'accetta. Nel diritto giustinianeo il nome di l. fu conservato a denotare il momento del processo in cui si fissavano le pretese dell'attore e le difese del convenuto.