Locuzione latina: contestazione della lite. Nel processo civile romano, atto
solenne con cui era iniziato il processo per concorde volontà delle
parti: cioè le parti si obbligavano come per contratto. Nella procedura
per
legis actiones (V.) l'atto consisteva
in una formale attestazione delle parti, che giuravano di sottomettersi alla
decisione del giudice eletto a decidere. Nella procedura formulare l'attore
comunica la formula al convenuto e questi l'accetta. Nel diritto giustinianeo il
nome di
l. fu conservato a denotare il momento del processo in cui si
fissavano le pretese dell'attore e le difese del convenuto.