Nota dei prezzi fissati da una ditta o correnti sul mercato per una categoria di
merci, di prodotti, ecc. ║
L. prezzi: elenco dei prezzi cui si fa
riferimento per le contrattazioni; è valido per un periodo di tempo
determinato. • Fin. -
L. di Borsa: bollettino redatto giornalmente
presso ciascuna Borsa valori dal Comitato degli agenti di cambio, e in cui
è reso pubblico l'andamento degli affari della Borsa stessa. Per la sua
formazione occorre l'intervento della maggioranza del Comitato. All'accertamento
dei prezzi dei titoli e dei corsi dei cambi interviene il deputato di Borsa
scelto d'accordo dai ministri di Industria e commercio e del Tesoro, ovvero, se
questo manchi o sia legalmente impedito, il deputato scelto dall'Istituto di
emissione. Il
l. si divide in quattro parti così distinte: titoli
di Stato o garantiti dallo Stato; obbligazioni; azioni di banche, di
società commerciali e industriali; cambi. Vi sono specificate le
quotazioni a contanti, a fine corrente, a fine prossimo, e a premio, e sono
iscritti per ogni titolo, il prezzo di apertura e quello di chiusura, e il
prezzo massimo e il minimo. Per i valori che si negoziano in Borsa a prezzo
secco deve essere segnata nel
l. la decorrenza del godimento. Quando
manchino o non siano sufficienti le dichiarazioni degli agenti di cambio, il
Comitato può indicare i prezzi presumibili e approssimativi in una
speciale colonna. I
l. originali sottoscritti dal presidente del Comitato
sono depositati presso la Camera di commercio, che può spedirne in ogni
tempo estratti e certificati autentici. Una copia del
l. deve essere
giornalmente affissa alla porta esterna della Borsa, non oltre un'ora dopo la
chiusura della riunione.