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Lex.

(voce latina). Dir. rom. - Legge, costituzione imperiale. ║ Leges datae: a differenza di quelle votate direttamente dal popolo riunito nel comizio (leges rogatae), sono le leggi che il magistrato emana dietro espressa delegazione a lui conferita dal popolo. Nel periodo classico della Repubblica e all'inizio dell'impero erano stabiliti mediante leges datae: gli statuti municipali e quelli delle colonie; la concessione della cittadinanza romana a singoli stranieri o a gruppi di essi; i provvedimenti relativi alla organizzazione delle province. È da notare che queste ultime erano dettate dal magistrato che ne aveva fatto la conquista, per lo più seguendo le istruzioni date dal Senato. Ad esempio Paolo Emilio dette leggi alla Macedonia. Altre leggi sono emanate in virtù di poteri conferiti soltanto dal popolo, ad esempio legge Manilia per l'organizzazione del Ponto e della Bitinia stabilita da Pompeo. Sono infine leges datae quelle emanate da magistrati con potere costituente. Queste leggi hanno una portata più estesa delle precedenti, e sono quasi sempre sottoposte all'approvazione del popolo. ║ Leges sumptuariae: nome con cui sono designate tutte quelle deliberazioni comiziali dirette a regolare le spese voluttuarie e a porre un freno al lusso smodato dei banchetti e delle feste. Tra quelle più note: la l. Oppia sumptuaria, che mirò a colpire il lusso smodato delle donne vietando l'uso di ornamenti d'oro oltre un determinato peso e vesti multicolori. La l. Orchia de coenis, prima delle deliberazioni relative ai banchetti, che intese imporre un numero limitato di convitati. Relativa alla stessa materia è la l. Fannia che, oltre a limitare il numero dei convitati, pose un freno alle spese dei conviti anche per la qualità dei cibi. La l. Julia sumptuaria, che proibì il lusso dei banchetti nelle cerimonie nuziali e le spese delle donne in vestiti di seta.