(voce latina). Dir. rom. - Legge, costituzione imperiale. ║
Leges
datae: a differenza di quelle votate direttamente dal popolo riunito nel
comizio (
leges rogatae), sono le leggi che il magistrato emana dietro
espressa delegazione a lui conferita dal popolo. Nel periodo classico della
Repubblica e all'inizio dell'impero erano stabiliti mediante
leges datae:
gli statuti municipali e quelli delle colonie; la concessione della cittadinanza
romana a singoli stranieri o a gruppi di essi; i provvedimenti relativi alla
organizzazione delle province. È da notare che queste ultime erano
dettate dal magistrato che ne aveva fatto la conquista, per lo più
seguendo le istruzioni date dal Senato. Ad esempio Paolo Emilio dette leggi alla
Macedonia. Altre leggi sono emanate in virtù di poteri conferiti soltanto
dal popolo, ad esempio legge Manilia per l'organizzazione del Ponto e della
Bitinia stabilita da Pompeo. Sono infine
leges datae quelle emanate da
magistrati con potere costituente. Queste leggi hanno una portata più
estesa delle precedenti, e sono quasi sempre sottoposte all'approvazione del
popolo. ║
Leges sumptuariae: nome con cui sono designate tutte
quelle deliberazioni comiziali dirette a regolare le spese voluttuarie e a porre
un freno al lusso smodato dei banchetti e delle feste. Tra quelle più
note: la
l. Oppia sumptuaria, che mirò a colpire il lusso smodato
delle donne vietando l'uso di ornamenti d'oro oltre un determinato peso e vesti
multicolori. La
l. Orchia de coenis, prima delle deliberazioni relative
ai banchetti, che intese imporre un numero limitato di convitati. Relativa alla
stessa materia è la
l. Fannia che, oltre a limitare il numero dei
convitati, pose un freno alle spese dei conviti anche per la qualità dei
cibi. La
l. Julia sumptuaria, che proibì il lusso dei banchetti
nelle cerimonie nuziali e le spese delle donne in vestiti di seta.