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Legge.

Norma secondo la quale sono regolate le azioni umane, sia che essa si manifesti spontaneamente nel comportamento dell'uomo, dettata dalla coscienza e dalla ragione, sia che si concreti in un formale atto di volontà espresso in termini precisi da organi competenti a ciò delegati. ║ Condizione, o un insieme di condizioni, cui devono soddisfare determinati enti o grandezze: l. oraria: imposta al moto di un punto. ║ L. divina: la somma dei principi religiosi dati da Dio all'uomo mediante la Rivelazione. ║ L. morale: regola d'azione che l'uomo trova nella propria coscienza, e che gli serve da guida per discernere il bene dal male. ║ L. naturale: l'insieme dei principi e sentimenti di giustizia che l'uomo ha in sé connaturati in quanto essere ragionevole e libero. ║ L. scritta o positiva o assolutamente l.: quella emanata dagli organi che esercitano il potere legislativo. ║ L. umana: in senso generico, il complesso delle norme stabilite dagli uomini per la conservazione e l'ordine della società civile. In senso più strettamente giuridico, prescrizione o determinazione preventiva che concorre a costituire l'ordinamento giuridico, cioè che attribuisce a uno o più fatti carattere giuridico. In tale accezione il significato di l. e quello di norma giuridica coincidono. • Dir. - La l. è, secondo alcuni autori, comando rivolto dallo Stato ai sudditi; secondo altri, agli organi stessi tenuti ad applicarla: in realtà rivolto insieme, ma più o meno direttamente, agli uni e agli altri. Carattere distintivo della l., da qualunque potere emanata, è quello della generalità, riferita al suo contenuto e alla sua efficacia. Si sostituì poi a quello della generalità il criterio della novità, definendo l. qualunque comando che ponga limitazioni nuove alla libertà dei soggetti. Ogni definizione di l. in senso materiale si fonda sul concetto di generalità e astrattezza perché intesa a determinare la condotta di tutti coloro che facciano parte di una categoria astrattamente determinata, in tutti i futuri casi simili. Sono principi comuni a fonti del diritto la obbligatorietà della l. per tutti, indipendentemente dalla sua conoscenza, perché l'ordine giuridico non può essere subordinato a contingenze soggettive; e la sua efficacia a tutto il territorio dello Stato e a tutte le persone che vi si trovano, ma solo per i fatti e rapporti formatisi dopo la sua entrata in vigore: la l. non ha effetto retroattivo. Fondamentale è la distinzione fra l. formale e l. materiale. È l. in senso formale l'atto di volontà di quel supremo potere che in ogni ordinamento è deputato alla produzione delle l.: in Italia, l'atto collettivo formato dalle due camere. È l. materiale l'insieme degli atti del Governo che hanno contenuto normativo (decreti l., ecc.). Il procedimento di formazione della l. formale consta di varie fasi: l'iniziativa, spettante, secondo la costituzione, al governo, ai singoli membri del parlamento, al corpo elettorale, ai consigli regionali e al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il previo esame da parte delle competenti commissioni parlamentari in sede referente; la deliberazione che può avvenire sia mediante esame e approvazione diretta di ciascuna delle camere, sia mediante procedimenti speciali abbreviati; la promulgazione da parte del presidente della Repubblica (fra l'approvazione parlamentare e la promulgazione può inserirsi il rinvio alle camere per una nuova deliberazione, che il presidente della Repubblica può richiedere, entro un dato termine, con messaggio motivato); la pubblicazione, che può segnare o il giorno da cui ha inizio l'efficacia della l. o quello da cui comincia a decorrere il periodo entro il quale la l. non è ancora in vigore (la cosiddetta vacatio legis, che per l'ordinamento italiano è di regola di quindici giorni). L'efficacia di una l. cessa principalmente con la sua abrogazione, che può risultare da espressa dichiarazione del legislatore oppure, in modo tacito, dall'emanazione di nuove disposizioni incompatibili con la l. di cui si tratta o di una l. che regoli l'intera materia già regolata solo in parte da quella anteriore. L'abrogazione, la sostituzione, la modificazione e la deroga non possono aver luogo se non con un'altra l. ║ L. regionali: alle regioni è attribuita la funzione legislativa nelle materie determinate nell'art. 117 della costituzione e in quelle altre indicate da l. costituzionali. Ma la l. regionale ha un ambito di applicazione limitato al territorio della regione, e limiti sostanziali costituiti dal divieto di violare i principi fondamentali stabiliti dalle l. dello Stato e dalla conformità all'interesse nazionale e a quello di altre regioni. ║ L. provinciali: emanate dalle province a cui, nel quadro delle autonomie regionali, è attribuita la potestà di emanare norme legislative. Hanno carattere e limiti analoghi a quelle delle regioni. ║ L. costituzionali: quelle che si riferiscono agli istituti fondamentali dell'ordinamento di un determinato Stato. In molti sistemi esse assumono una forma particolare e diversa da quella delle l. ordinarie; in altri possono essere emanate e modificate dagli organi legislativi con la procedura seguita per tutte le l. In Italia, la costituzione ha adottato il primo sistema. ║ L. cogenti e l. dispositive: inderogabili le prime, derogabili invece le seconde e subordinate alla mancanza di un diverso regolamento pubblico o privato, e perciò dette anche suppletive. ║ L. normali ed eccezionali: secondo il tempo entro cui devono aver vigore. ║ L. di autorizzazione e di approvazione: hanno lo scopo di controllare determinati provvedimenti propri del potere esecutivo; sono così distinte secondo che autorizzino o rendano esecutivi tali provvedimenti. ║ L. delegate: decreti, cioè detti legislativi, emanati per delega, generale o particolare a una data materia, del potere legislativo. ║ Decreti l.: a pena di inefficacia, devono essere convertiti in l. entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (V. DECRETO). • St. del dir. - Sebbene in origine il diritto greco fosse tutto consuetudinario, si arrivò ben presto alla redazione di l. scritte. La l. emana dal popolo ed è diretta, non tanto a vincolare i cittadini, quanto a limitare i magistrati. Nell'età ellenistica si contrappongono le città autonome, nelle quali la l. cittadina prevale sulle ordinanze regie, al territorio dipendente dal sovrano, nel quale la volontà del re, nelle sue diverse forme è la sola fonte di diritto. In Roma, lex, in senso generale è ogni norma obbligatoria. La l. che emanava dal popolo e lo obbligava, prende il nome di lex publica; fino alla lex Hortensia del 286 a.C., si distingue dal plebiscitum, che vincola la sola plebe. Le l. si distinsero in perfectae, minus quam perfectae e imperfectae, a seconda che comminassero la nullità dell'atto contrario alla l., o una semplice pena senza annullarlo, o fossero sprovviste di sanzione. La l. si esaurisce durante l'Impero. Acquistano valore di l. il senatoconsulto e le costituzioni imperiali, in base al principio quod principi placuit legis habet vigorem. Con l'età di Diocleziano sola fonte di diritto è la volontà imperiale (leges in contrapposto agli iura, le opere della giurisprudenza). Sono vere e proprie leges le raccolte ufficiali, tanto di sole leges (Codice Teodosiano) quanto di leges e iura (compilazione di Giustiniano). Nell'Impero di Oriente la volontà resta la sola fonte di diritto. In Occidente i popoli germanici redassero ben presto per iscritto le proprie consuetudini. I Romani continuarono a vivere col loro proprio diritto, e si ebbero anzi compilazioni fatte dai popoli germanici per i sudditi romani. Il Sacro romano impero sviluppò completamente il sistema della personalità delle l. Alle altre fonti legislative si aggiunsero i capitolari, cioè gli atti emanati dai re ed imperatori franchi. Il frazionamento della vita politica medievale portò al sorgere di nuove fonti legislative. Sorgono così la legislazione comunale, e quella delle monarchie che si vengono costituendo. In Italia, nei territori organizzati a Comuni indipendenti, predominano gli statuti dei comuni (sia cittadini sia rurali) e delle classi. La molteplicità delle fonti del diritto portò nell'età moderna a un bisogno di unificazione, che si manifestò dapprima nelle consolidazioni del diritto esistente, poi, a partire dalla fine del XVIII sec., nelle codificazioni. • Econ. - L. economiche: relazioni di carattere generale tra quantità economiche variabili (per esempio, prezzo e quantità di merce, domandata e offerta). Tali l. vengono spesso formulate partendo dall'osservazione sistematica condotta con metodi statistici o cercando in essa conferma: e vengono per lo più elaborate mediante un processo di astrazione e di decomposizione e combinazione ideale dei fenomeni economici. • Fis. - Nel linguaggio scientifico, precisazione del modo con cui, poste determinate cause, sistematicamente si ripetono certi fenomeni come effetto di esse, sia che la l. si riferisca soltanto agli aspetti qualitativi del legame, sia che si traduca in una relazione quantitativa intercorrente tra grandezze che intervengono nei fenomeni considerati. Se una l., qualunque sia la sua natura e la sua origine, ha validità assolutamente generale, e tanto più se essa è espressa nei termini più semplici e sintetici che il contemporaneo stato di sviluppo scientifico renda possibili, riceve più generalmente il nome di principio. È invece più appropriato parlare di l. (anziché di principio) quando essa ha un contenuto più ristretto. • St. delle rel. - Nell'Antico Testamento, il concetto di l. ha un significato essenzialmente religioso, come insieme delle norme rivelate da Dio al popolo ebraico. La l. quindi definisce anzitutto i rapporti tra Jahvè e Israele, legandosi strettamente all'idea di patto o alleanza tra Dio e il suo popolo. Nel suo svolgimento la l. assume progressivamente un carattere culturale, aprendo la via alla degenerazione verso una sua interpretazione puramente ritualistica, esteriore. Contro questa degenerazione del concetto di l. polemizza Cristo nei Sinottici: rifacendosi al primitivo concetto della l., egli riafferma che l'uomo è salvato non dalle opere della l. ma dalla parola di Dio. S. Paolo da un lato afferma che Cristo è venuto a completare la l. (che resta quindi valida), dall'altro proclama la liberazione dalla l. attraverso la fede in lui. ║ L. mosaica: sinonimo di decalogo, cioè i precetti che Dio diede a Mosé sul monte Sinai. Circa il raggruppamento di questi precetti affinché ne risultassero 10, si discusse fin dall'antichità; la Chiesa cattolica ha accettato il raggruppamento agostiniano e al Concilio di Trento ne ha ribadito l'obbligatorietà per i cristiani.