Norma secondo la quale sono regolate le azioni umane, sia che essa si manifesti
spontaneamente nel comportamento dell'uomo, dettata dalla coscienza e dalla
ragione, sia che si concreti in un formale atto di volontà espresso in
termini precisi da organi competenti a ciò delegati. ║ Condizione,
o un insieme di condizioni, cui devono soddisfare determinati enti o grandezze:
l. oraria: imposta al moto di un punto. ║
L. divina: la
somma dei principi religiosi dati da Dio all'uomo mediante la Rivelazione.
║
L. morale: regola d'azione che l'uomo trova nella propria
coscienza, e che gli serve da guida per discernere il bene dal male. ║
L. naturale: l'insieme dei principi e sentimenti di giustizia che l'uomo
ha in sé connaturati in quanto essere ragionevole e libero. ║
L.
scritta o
positiva o assolutamente
l.: quella emanata dagli
organi che esercitano il potere legislativo. ║
L. umana: in senso
generico, il complesso delle norme stabilite dagli uomini per la conservazione e
l'ordine della società civile. In senso più strettamente
giuridico, prescrizione o determinazione preventiva che concorre a costituire
l'ordinamento giuridico, cioè che attribuisce a uno o più fatti
carattere giuridico. In tale accezione il significato di
l. e quello di
norma giuridica coincidono. • Dir. - La
l. è, secondo
alcuni autori, comando rivolto dallo Stato ai sudditi; secondo altri, agli
organi stessi tenuti ad applicarla: in realtà rivolto insieme, ma
più o meno direttamente, agli uni e agli altri. Carattere distintivo
della
l., da qualunque potere emanata, è quello della
generalità, riferita al suo contenuto e alla sua efficacia. Si
sostituì poi a quello della generalità il criterio della
novità, definendo
l. qualunque comando che ponga limitazioni nuove
alla libertà dei soggetti. Ogni definizione di
l. in senso
materiale si fonda sul concetto di generalità e astrattezza perché
intesa a determinare la condotta di tutti coloro che facciano parte di una
categoria astrattamente determinata, in tutti i futuri casi simili. Sono
principi comuni a fonti del diritto la obbligatorietà della
l. per
tutti, indipendentemente dalla sua conoscenza, perché l'ordine giuridico
non può essere subordinato a contingenze soggettive; e la sua efficacia a
tutto il territorio dello Stato e a tutte le persone che vi si trovano, ma solo
per i fatti e rapporti formatisi dopo la sua entrata in vigore: la
l. non
ha effetto retroattivo. Fondamentale è la distinzione fra
l.
formale e
l. materiale. È
l. in senso formale l'atto di
volontà di quel supremo potere che in ogni ordinamento è deputato
alla produzione delle
l.: in Italia, l'atto collettivo formato dalle due
camere. È
l. materiale l'insieme degli atti del Governo che hanno
contenuto normativo (decreti
l., ecc.). Il procedimento di formazione
della
l. formale consta di varie fasi: l'iniziativa, spettante, secondo
la costituzione, al governo, ai singoli membri del parlamento, al corpo
elettorale, ai consigli regionali e al consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro; il previo esame da parte delle competenti commissioni parlamentari in
sede referente; la deliberazione che può avvenire sia mediante esame e
approvazione diretta di ciascuna delle camere, sia mediante procedimenti
speciali abbreviati; la promulgazione da parte del presidente della Repubblica
(fra l'approvazione parlamentare e la promulgazione può inserirsi il
rinvio alle camere per una nuova deliberazione, che il presidente della
Repubblica può richiedere, entro un dato termine, con messaggio
motivato); la pubblicazione, che può segnare o il giorno da cui ha inizio
l'efficacia della
l. o quello da cui comincia a decorrere il periodo
entro il quale la
l. non è ancora in vigore (la cosiddetta
vacatio legis, che per l'ordinamento italiano è di regola di
quindici giorni). L'efficacia di una
l. cessa principalmente con la sua
abrogazione, che può risultare da espressa dichiarazione del
legislatore oppure, in modo tacito, dall'emanazione di nuove disposizioni
incompatibili con la
l. di cui si tratta o di una
l. che regoli
l'intera materia già regolata solo in parte da quella anteriore.
L'abrogazione, la sostituzione, la modificazione e la deroga non possono aver
luogo se non con un'altra
l. ║
L. regionali: alle regioni
è attribuita la funzione legislativa nelle materie determinate nell'art.
117 della costituzione e in quelle altre indicate da
l. costituzionali.
Ma la
l. regionale ha un ambito di applicazione limitato al territorio
della regione, e limiti sostanziali costituiti dal divieto di violare i principi
fondamentali stabiliti dalle
l. dello Stato e dalla conformità
all'interesse nazionale e a quello di altre regioni. ║
L.
provinciali: emanate dalle province a cui, nel quadro delle autonomie
regionali, è attribuita la potestà di emanare norme legislative.
Hanno carattere e limiti analoghi a quelle delle regioni. ║
L.
costituzionali: quelle che si riferiscono agli istituti fondamentali
dell'ordinamento di un determinato Stato. In molti sistemi esse assumono una
forma particolare e diversa da quella delle
l. ordinarie; in altri
possono essere emanate e modificate dagli organi legislativi con la procedura
seguita per tutte le
l. In Italia, la costituzione ha adottato il primo
sistema. ║
L. cogenti e
l. dispositive: inderogabili le
prime, derogabili invece le seconde e subordinate alla mancanza di un diverso
regolamento pubblico o privato, e perciò dette anche
suppletive.
║
L. normali ed
eccezionali: secondo il tempo entro cui
devono aver vigore. ║
L. di autorizzazione e
di
approvazione: hanno lo scopo di controllare determinati provvedimenti propri
del potere esecutivo; sono così distinte secondo che autorizzino o
rendano esecutivi tali provvedimenti. ║
L. delegate: decreti,
cioè detti legislativi, emanati per delega, generale o particolare a una
data materia, del potere legislativo. ║
Decreti l.: a pena di
inefficacia, devono essere convertiti in
l. entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione (V. DECRETO). • St. del
dir. - Sebbene in origine il diritto greco fosse tutto consuetudinario, si
arrivò ben presto alla redazione di
l. scritte. La
l. emana
dal popolo ed è diretta, non tanto a vincolare i cittadini, quanto a
limitare i magistrati. Nell'età ellenistica si contrappongono le
città autonome, nelle quali la
l. cittadina prevale sulle
ordinanze regie, al territorio dipendente dal sovrano, nel quale la
volontà del re, nelle sue diverse forme è la sola fonte di
diritto. In Roma,
lex, in senso generale è ogni norma
obbligatoria. La
l. che emanava dal popolo e lo obbligava, prende il nome
di
lex publica; fino alla
lex Hortensia del 286 a.C., si distingue
dal
plebiscitum, che vincola la sola plebe. Le
l. si distinsero in
perfectae, minus quam perfectae e
imperfectae, a seconda che
comminassero la nullità dell'atto contrario alla
l., o una
semplice pena senza annullarlo, o fossero sprovviste di sanzione. La
l.
si esaurisce durante l'Impero. Acquistano valore di
l. il senatoconsulto
e le costituzioni imperiali, in base al principio
quod principi placuit legis
habet vigorem. Con l'età di Diocleziano sola fonte di diritto
è la volontà imperiale (
leges in contrapposto agli
iura, le opere della giurisprudenza). Sono vere e proprie leges le
raccolte ufficiali, tanto di sole
leges (Codice Teodosiano) quanto di
leges e
iura (compilazione di Giustiniano). Nell'Impero di Oriente
la volontà resta la sola fonte di diritto. In Occidente i popoli
germanici redassero ben presto per iscritto le proprie consuetudini. I Romani
continuarono a vivere col loro proprio diritto, e si ebbero anzi compilazioni
fatte dai popoli germanici per i sudditi romani. Il Sacro romano impero
sviluppò completamente il sistema della personalità delle
l. Alle altre fonti legislative si aggiunsero i capitolari, cioè
gli atti emanati dai re ed imperatori franchi. Il frazionamento della vita
politica medievale portò al sorgere di nuove fonti legislative. Sorgono
così la legislazione comunale, e quella delle monarchie che si vengono
costituendo. In Italia, nei territori organizzati a Comuni indipendenti,
predominano gli statuti dei comuni (sia cittadini sia rurali) e delle classi. La
molteplicità delle fonti del diritto portò nell'età moderna
a un bisogno di unificazione, che si manifestò dapprima nelle
consolidazioni del diritto esistente, poi, a partire dalla fine del XVIII sec.,
nelle codificazioni. • Econ. -
L. economiche: relazioni di
carattere generale tra quantità economiche variabili (per esempio, prezzo
e quantità di merce, domandata e offerta). Tali
l. vengono spesso
formulate partendo dall'osservazione sistematica condotta con metodi statistici
o cercando in essa conferma: e vengono per lo più elaborate mediante un
processo di astrazione e di decomposizione e combinazione ideale dei fenomeni
economici. • Fis. - Nel linguaggio scientifico, precisazione del modo con
cui, poste determinate cause, sistematicamente si ripetono certi fenomeni come
effetto di esse, sia che la
l. si riferisca soltanto agli aspetti
qualitativi del legame, sia che si traduca in una relazione quantitativa
intercorrente tra grandezze che intervengono nei fenomeni considerati. Se una
l., qualunque sia la sua natura e la sua origine, ha validità
assolutamente generale, e tanto più se essa è espressa nei termini
più semplici e sintetici che il contemporaneo stato di sviluppo
scientifico renda possibili, riceve più generalmente il nome di
principio. È invece più appropriato parlare di
l.
(anziché di principio) quando essa ha un contenuto più ristretto.
• St. delle rel. - Nell'Antico Testamento, il concetto di
l. ha un
significato essenzialmente religioso, come insieme delle norme rivelate da Dio
al popolo ebraico. La
l. quindi definisce anzitutto i rapporti tra
Jahvè e Israele, legandosi strettamente all'idea di
patto o
alleanza tra Dio e il suo popolo. Nel suo svolgimento la
l. assume
progressivamente un carattere culturale, aprendo la via alla degenerazione verso
una sua interpretazione puramente ritualistica, esteriore. Contro questa
degenerazione del concetto di
l. polemizza Cristo nei Sinottici:
rifacendosi al primitivo concetto della
l., egli riafferma che l'uomo
è salvato non dalle opere della
l. ma dalla parola di Dio. S.
Paolo da un lato afferma che Cristo è venuto a completare la
l.
(che resta quindi valida), dall'altro proclama la liberazione dalla
l.
attraverso la fede in lui. ║
L. mosaica: sinonimo di decalogo,
cioè i precetti che Dio diede a Mosé sul monte Sinai. Circa il
raggruppamento di questi precetti affinché ne risultassero 10, si
discusse fin dall'antichità; la Chiesa cattolica ha accettato il
raggruppamento agostiniano e al Concilio di Trento ne ha ribadito
l'obbligatorietà per i cristiani.