Dir. - In diritto successorio, disposizione a titolo particolare, che
attribuisce la qualità di legatario. Pur potendo assumere varie figure,
il
l. è di regola una disposizione attributiva di un diritto
particolare a carico dell'eredità. I soggetti essenziali del
l.
sono due: disponente e onorato, cui di solito si aggiunge l'onerato, colui
cioè che deve prestare il
l. e che è, in genere, l'erede.
Oggetto del
l. può essere una cosa o un fatto, purché
certi, possibili e leciti. Il
l., a differenza dell'eredità, si
acquista di diritto, senza bisogno di accettazione. Se è
l. di
cosa determinata, ha efficacia reale; se è
l. di cosa generica, ha
solo efficacia obbligatoria.