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Launegildo.

(dal germanico launegild: denaro dato in corrispettivo). St. del dir. - Nelle leggi longobarde e nei documenti antichi, la controprestazione fittizia e simbolica quando una donazione non veniva compiuta mediante atto formale. Nel diritto longobardo infatti, il venditore non era tenuto giuridicamente verso il compratore, se non aveva ricevuto il prezzo. Non era però necessaria una prestazione completa; era sufficiente a costituire il vincolo anche una prestazione parziale e perfino un prezzo simbolico. Quindi il l. obbligava il venditore non altrimenti che se egli avesse ricevuto il prezzo reale. Questa controprestazione poteva essere un oggetto qualunque, per esempio un vestito, un anello, ecc. e talora anche crediti e prestazioni anteriori. Nelle formule longobarde il l. viene anche detto Widerdonum (da cui il nostro guiderdone), cioè contro-dono.