(dal germanico
launegild: denaro dato in corrispettivo). St. del dir. -
Nelle leggi longobarde e nei documenti antichi, la controprestazione fittizia e
simbolica quando una donazione non veniva compiuta mediante atto formale. Nel
diritto longobardo infatti, il venditore non era tenuto giuridicamente verso il
compratore, se non aveva ricevuto il prezzo. Non era però necessaria una
prestazione completa; era sufficiente a costituire il vincolo anche una
prestazione parziale e perfino un prezzo simbolico. Quindi il
l.
obbligava il venditore non altrimenti che se egli avesse ricevuto il prezzo
reale. Questa controprestazione poteva essere un oggetto qualunque, per esempio
un vestito, un anello, ecc. e talora anche crediti e prestazioni anteriori.
Nelle formule longobarde il
l. viene anche detto
Widerdonum (da
cui il nostro guiderdone), cioè contro-dono.