Dir. - Stato di chi si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura o di un
ordine d'arresto o di carcerazione. La
l. cessa, a prescindere dal caso
di ritardata esecuzione del mandato stesso, quando venga pronunciata sentenza di
proscioglimento, o sia revocato il mandato, o anche quando siano estinti il
reato o la pena per i quali il mandato o l'ordine vennero emessi.