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Irrevocàbile.

Che non può essere revocato, cioè annullato, modificato o disdetto. • Dir. - È considerata tale la confessione, se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. ║ La sentenza è i. quando non è suscettiva di impugnazione ordinaria o quando tutti i possibili mezzi di ordinaria impugnazione sono stati esperiti o quando sono scaduti i termini perentori per esperirli. • Fin. - Credito i.: quello concesso dalla banca accreditante, allorquando essa assume l'obbligo, nei riguardi del cliente accreditato e del beneficiario, di accettare o pagare le tratte emesse su di lei, in conformità degli accordi intercorsi.