Che non può essere revocato, cioè annullato, modificato o
disdetto. • Dir. - È considerata tale la confessione, se non si
prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. ║
La sentenza è
i. quando non è suscettiva di impugnazione
ordinaria o quando tutti i possibili mezzi di ordinaria impugnazione sono stati
esperiti o quando sono scaduti i termini perentori per esperirli. • Fin. -
Credito i.: quello concesso dalla banca accreditante, allorquando essa
assume l'obbligo, nei riguardi del cliente accreditato e del beneficiario, di
accettare o pagare le tratte emesse su di lei, in conformità degli
accordi intercorsi.