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Ipoteca.

Diritto reale di garanzia costituito sui beni del debitore o di un terzo, a vantaggio del creditore, per assicurare sul valore dei beni medesimi il soddisfacimento del credito. L'i. attribuisce infatti al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere indi soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'i. si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari su beni specialmente indicati e per una somma determinata di denaro. L'i. è legale, giudiziale, volontaria. Hanno i. legale (accordata dalla legge) l'alienante sopra gli immobili alienati per gli adempimenti degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; i coeredi, soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo, la moglie sui beni del marito per la dote, nonostante qualunque patto contrario; lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere i. sui beni del debitore (i. giudiziale). È volontaria l'i. stabilita convenzionalmente, cioè mediante un accordo di volontà tra il debitore e il creditore o mediante dichiarazione unilaterale. Titolo costitutivo per l'iscrizione può essere la scrittura privata (originale); l'atto pubblico (in copia autentica), la sentenza (in copia autentica). Ad ogni i. iscritta in relazione ad un bene viene attribuito un numero d'ordine che costituisce il grado dell'i. Le i. si estinguono con: la cancellazione dell'iscrizione; il mancato rinnovamento dell'iscrizione entro il termine di venti anni; l'estinguersi dell'obbligazione; il perimento del bene ipotecato; la rinuncia del creditore; lo spirare del termine a cui l'i. è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle i.