Diritto reale di garanzia costituito sui beni del debitore o di un terzo, a
vantaggio del creditore, per assicurare sul valore dei beni medesimi il
soddisfacimento del credito. L'
i. attribuisce infatti al creditore il
diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni
vincolati a garanzia del suo credito e di essere indi soddisfatto con preferenza
sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'
i. si costituisce mediante
iscrizione nei registri immobiliari su beni specialmente indicati e per una
somma determinata di denaro. L'
i. è
legale, giudiziale,
volontaria. Hanno
i. legale (accordata dalla legge) l'alienante sopra
gli immobili alienati per gli adempimenti degli obblighi che derivano dall'atto
di alienazione; i coeredi, soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale
obbligo, la moglie sui beni del marito per la dote, nonostante qualunque patto
contrario; lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o
all'adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi
successivamente, è titolo per iscrivere i. sui beni del debitore (
i.
giudiziale). È
volontaria l'
i. stabilita
convenzionalmente, cioè mediante un accordo di volontà tra il
debitore e il creditore o mediante dichiarazione unilaterale. Titolo costitutivo
per l'iscrizione può essere la scrittura privata (originale); l'atto
pubblico (in copia autentica), la sentenza (in copia autentica). Ad ogni
i. iscritta in relazione ad un bene viene attribuito un numero d'ordine
che costituisce il
grado dell'
i. Le
i. si estinguono con:
la cancellazione dell'iscrizione; il mancato rinnovamento dell'iscrizione entro
il termine di venti anni; l'estinguersi dell'obbligazione; il perimento del bene
ipotecato; la rinuncia del creditore; lo spirare del termine a cui l'
i.
è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; la
pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto
espropriato e ordina la cancellazione delle
i.