L'atto di intervenire, cioè di prendere parte a un avvenimento col fine
di esercitare una certa influenza. • Dir. internaz. - Intromissione di uno
Stato negli affari di un altro Stato, allo scopo di determinarne, modificandola,
la condotta internazionale o interna. All'infuori di particolari accordi o
convenzioni fra i due Stati, l'
i. è considerato illecito dal
diritto internazionale. Le modificazioni della situazione internazionale dopo il
secondo conflitto mondiale, l'istituirsi di zone d'influenza dominate dalle
grandi potenze e l'iniziale dotazione di un'autorità sovrannazionale,
come l'ONU, di mezzi coercitivi, hanno modificato il carattere dell'
i.,
facendolo apparire diretto sia al mantenimento di uno
statu quo
strategico, sia al tentativo di circoscrivere e spegnere un conflitto, mediante
la presenza di forze di un'autorità sovrannazionale. • Dir. civ. -
I. coatto: quello di un terzo in un processo, dietro chiamata di ciascuna
delle parti, che ritiene con lui comune la causa. ║
I. iussu
iudicis: quello disposto dal giudice, che ritiene opportuna la
partecipazione di un terzo al processo. ║
I. cambiario: si ha
quando uno dei soggetti del rapporto cambiario indica una persona che, al
bisogno, si attende che intervenga per supplire alla mancata accettazione, o al
mancato pagamento. • Econ. - L'
i. è riferito a quelle misure
che lo Stato adotta nell'ambito della vita economica nei Paesi ad economia di
mercato. Si può parlare di interventismo statale in varie occasioni:
controllo dei prezzi, arbitraggio nei conflitti di lavoro, politica doganale,
politica monetaria, oppure creazione di impianti infrastrutturali di pubblico
interesse (ferrovie, strade, porti, ecc.). Si tratta quindi di
i. in
genere a carattere occasionale e temporaneo, intesi a modificare certi esiti del
libero mercato o a stimolare lo sviluppo, ai quali tutti gli Stati in epoca
moderna hanno fatto ricorso. Dopo il secondo conflitto mondiale, l'interventismo
statale si è notevolmente accentuato ovunque.