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Inibitoria.

Dir. - Provvedimento del giudice di appello mediante cui l'appellante puņ ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza del giudice di primo grado, nei casi in cui ne è stata ordinata la provvisoria esecuzione (art. 484 cod. proc. civ.). L'i. deve essere chiesta al giudice di appello in via incidentale o in via sommaria, secondo che vi sia o no pendente il giudizio di appello. L'i. puņ essere pure accordata dalla corte di appello in veste di magistratura del lavoro a richiesta dell'interessato, per sospendere l'esecuzione della sentenza emessa su controversie individuali di lavoro, per la parte che concerne la provvisionale (art. 18 R.D. 21 maggio 1934 n. 1073). Il provvedimento è preso con ordinanza.