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Inaudita altera parte.

Locuzione latina: senza che l'altra parte sia ascoltata. Espressione usata in generale per indicare qualunque procedimento in materia civile per il quale il giudice prima di emettere il decreto (non la sentenza) omette di ascoltare l'eventuale parte che abbia un interesse contrario a quello del ricorrente. È il caso, per esempio, dei procedimenti di volontaria giurisdizione.