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In iure cessio.

Locuzione latina: rinuncia effettuata davanti al magistrato. Nel diritto romano, atto di trasferimento del diritto nella forma di un finto processo. Acquirente ed alienante si presentano in iure dinanzi al magistrato. L'acquirente, che assume la veste di attore, rivendica la cosa che intende acquistare pronunciando la formula "aio hanc rem meam esse ex iure quiritium" e toccando la cosa stessa con la festuca, simbolo del dominio. Dopo queste parole il magistrato chiede al cedente se egli vuole assumere la contra-vindicatio; l'alienante nega o tace ed allora il magistrato conferma il diritto di proprietà asserito dall'attore. Il procedimento è quello dell'antica rivendica; si finge di voler instaurare una lite di proprietà; il cedente rinuncia al suo diritto di dominio e consente in pari tempo che lo abbia l'attore. Al magistrato non rimane pertanto altro che constatare l'avvenuto acquisto. In tal modo l'atto è compiuto, l'acquirente diviene proprietario a condizione però che lo sia l'alienante, suo autore, perché solo così la rinuncia alla cosa da parte dell'ultimo può operare il trasferimento della proprietà. L'i. è applicabile a tutte le cose, purché siano oggetto di dominio ex iure quiritium. La i. si elaborò nel mondo romano sotto l'influsso della giurisprudenza. Decaduto sin dai tempi di Gaio, l'ultima menzione di questo istituto è in Diocleziano. È definitivamente scomparso nel Corpus iuris.