Dir. - Uno dei tre soggetti del rapporto giuridico processuale penale (insieme
con il pubblico ministero e il giudice), e parte nel processo penale. Prima che
l'azione penale sia promossa non sussiste, nel senso tecnico-giuridico della
parola, la figura dell'
i., ma solo una persona sospettata di reato. Sono
incapaci (incapacità processuale assoluta) di assumere la qualità
giuridica di
i. il Sommo Pontefice e i minori di 14 anni. Per il capo
dello Stato, che gode prerogative di limitata irresponsabilità penale, si
suol parlare di incapacità processuale relativa.