Istituzione di origine etrusca, raffigurata dai fasci e dalla scure, basilare
nello Stato romano e, successivamente, nell'Impero. L'
i. rappresenta il
potere supremo, militare e giudiziario, che, secondo la tradizione romana,
promana dal popolo. Per i giuristi romani, infatti, il principio della
derivazione del potere dal popolo ha un significato preminentemente giuridico.
Il potere supremo del popolo romano è il postulato che permette di
ricondurre all'unità le molteplici fonti di produzione giuridica,
indicandone la comune matrice. A questo postulato i giuristi tengono fede anche
dopo l'esaurirsi delle varie fonti giuridiche durante il principato,
allorché la costituzione imperiale viene ad essere l'unica espressione
del diritto positivo. Il potere del principe è costituito come
un'emanazione, un conferimento del potere originario del popolo. L'
i.
appartenne ai rex durante la monarchia ed all'avvento della repubblica titolari
di esso furono i più alti magistrati (dittatore, console, pretore).
L'
i. è affine ad un altro istituto con cui sovente è stato
identificato, la potestas, ma si differenzia da essa in quanto i magistrati che
possedevano l'uno detenevano anche l'altra, e non viceversa. Alle due
istituzioni spettava il diritto di convocare i comizi, di trattare col senato,
di pubblicare gli editti e di indurre all'obbedienza gli oppositori. Spettava
invece unicamente all'
i. il comando militare, la facoltà di
coscrizione, la dichiarazione di guerra, il diritto sulla vita e sulla morte dei
cittadini, l'esercizio della coazione, la tutela degli interessi privati dei
cives. Titolari del potere di
i. furono anche i rappresentanti del
magistrato assente (
quaestores, legati) ed i promagistrati
(
proconsoli, propretori), in virtù della
prorogatio
imperii. L'
i. proconsolare funse da supporto al governo delle
province e venne concesso anche ai privati incaricati di particolari missioni
militari (nel 67 a.C. Pompeo fu investito del potere di
i. in occasione
della lotta contro i pirati). Su questo piano si ponevano i poteri eccezionali
accordati ad Augusto, con la conseguenza di associare sempre più la
titolarità dell'
i. alla figura del principe e ad ogni successivo
sovrano dello Stato.