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IVA.

Sigla di Imposta sul Valore Aggiunto. Istituita con la Legge 26 ottobre 1972 n. 633 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1973, ha lo scopo di colpire una sola volta con le aliquote stabilite dalla legge i beni e i servizi destinati al consumo, attraverso l'imposizione del valore aggiunto nelle varie fasi produttive. Sue caratteristiche sono: di essere proporzionale al prezzo finale dei beni e dei servizi, qualunque sia stato il numero dei passaggi precedenti (a differenza dell'Ige che, invece, colpiva ogni passaggio); che la somma dei pagamenti rappresenta il carico di imposta che grava unicamente sul consumatore finale (quest'ultimo, sostanzialmente, sarà l'unico a sopportarne il peso). Tale situazione viene indicata col dire che gli operatori economici sono "percossi" dall'imposta e il consumatore finale è "inciso" dalla stessa. Ciascun operatore economico dovrà pertanto: 1) sommare le imposte rimborsate ai suoi fornitori; 2) sommare le imposte ricevute per rivalsa dai propri clienti; 3) pagare allo Stato, a scadenze periodiche, la differenza tra quanto ricevuto a titolo di imposta e quanto pagato allo stesso titolo. Esempio: il produttore A vende la materia prima all'operatore economico B al prezzo di lire 2.000, alle quali occorre aggiungere l'importo dell'IVA, che presupponiamo del 12%. Di tale importo pari a lire 240, A sarà debitore verso lo Stato ma egli verrà rimborsato di tale somma da B. L'operatore B acquista altri beni e servizi, ai fini della trasformazione delle materie prime, per un importo complessivo di lire 3.000 e rimborserà ai propri fornitori l'IVA per lire 360. Successivamente, B vende al consumatore il bene prodotto a lire 7.000 e verrà rimborsato dell'IVA dovuta, pari a lire 840. A questo momento l'operatore B avrà rimborsato complessivamente ai suoi fornitori, a titolo di imposta IVA, lire 600 (su un totale di acquisti per lire 5.000) ed avrà ricevuto quale rimborso lire 840. Egli verserà allo Stato la differenza tra i detti importi, pari a lire 240, che corrisponde esattamente al 12% su lire 2.000 (differenza tra 7.000 e 5.000). È questo lo schema generale, che subisce però notevoli modifiche a seconda dei vari regimi impositivi previsti dalla legge e a seconda delle operazioni. Con il DPR 6 ottobre 1978 è stato introdotto l'uso della bolla di accompagnamento, cioè di un documento atto al controllo dell'avvenuto pagamento dell'IVA su beni viaggianti. Del 1° novembre 1984 (Legge Forcella) è l'introduzione della lettera di vettura, che i corrieri sono obbligati ad emettere qualora effettuino trasporti per conto terzi, per un peso complessivo superiore ai cinquanta quintali. Un'ulteriore innovazione per il controllo fiscale è la ricevuta fiscale che ristoranti, gioiellieri, parrucchieri per signora, pellicciai, commercianti di elettrodomestici, meccanici ecc. sono obbligati ad emettere con l'indicazione del servizio reso e della somma incassata. La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 ha stabilito che i contribuenti devono versare, entro il 20 dicembre di ogni anno, un acconto pari al 65% dell'IVA dovuta. L'importo di quest'ultima viene valutato sulla base della dichiarazione annuale precedente. Le violazioni delle norme relative all'applicazione dell'I. prevedono sanzioni pecuniarie (nel caso di incompleto versamento dell'imposta, ad esempio, dovrà essere corrisposta una soprattassa pari alla metà della somma non versata) e, nei casi più gravi, anche sanzioni penali).