Sigla di
Imposta sul Valore Aggiunto. Istituita con la Legge 26 ottobre
1972 n. 633 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1973, ha lo scopo di colpire
una sola volta con le aliquote stabilite dalla legge i beni e i servizi
destinati al consumo, attraverso l'imposizione del valore aggiunto nelle varie
fasi produttive. Sue caratteristiche sono: di essere proporzionale al prezzo
finale dei beni e dei servizi, qualunque sia stato il numero dei passaggi
precedenti (a differenza dell'Ige che, invece, colpiva ogni passaggio); che la
somma dei pagamenti rappresenta il carico di imposta che grava unicamente sul
consumatore finale (quest'ultimo, sostanzialmente, sarà l'unico a
sopportarne il peso). Tale situazione viene indicata col dire che gli operatori
economici sono "percossi" dall'imposta e il consumatore finale è "inciso"
dalla stessa. Ciascun operatore economico dovrà pertanto: 1) sommare le
imposte rimborsate ai suoi fornitori; 2) sommare le imposte ricevute per rivalsa
dai propri clienti; 3) pagare allo Stato, a scadenze periodiche, la differenza
tra quanto ricevuto a titolo di imposta e quanto pagato allo stesso titolo.
Esempio: il produttore A vende la materia prima all'operatore economico B al
prezzo di lire 2.000, alle quali occorre aggiungere l'importo dell'
IVA,
che presupponiamo del 12%. Di tale importo pari a lire 240, A sarà
debitore verso lo Stato ma egli verrà rimborsato di tale somma da B.
L'operatore B acquista altri beni e servizi, ai fini della trasformazione delle
materie prime, per un importo complessivo di lire 3.000 e rimborserà ai
propri fornitori l'
IVA per lire 360. Successivamente, B vende al
consumatore il bene prodotto a lire 7.000 e verrà rimborsato
dell'
IVA dovuta, pari a lire 840. A questo momento l'operatore B
avrà rimborsato complessivamente ai suoi fornitori, a titolo di imposta
IVA, lire 600 (su un totale di acquisti per lire 5.000) ed avrà
ricevuto quale rimborso lire 840. Egli verserà allo Stato la differenza
tra i detti importi, pari a lire 240, che corrisponde esattamente al 12% su lire
2.000 (differenza tra 7.000 e 5.000). È questo lo schema generale, che
subisce però notevoli modifiche a seconda dei vari regimi impositivi
previsti dalla legge e a seconda delle operazioni. Con il DPR 6 ottobre 1978
è stato introdotto l'uso della
bolla di accompagnamento,
cioè di un documento atto al controllo dell'avvenuto pagamento
dell'
IVA su beni viaggianti. Del 1° novembre 1984 (Legge Forcella)
è l'introduzione della
lettera di vettura, che i corrieri sono
obbligati ad emettere qualora effettuino trasporti per conto terzi, per un peso
complessivo superiore ai cinquanta quintali. Un'ulteriore innovazione per il
controllo fiscale è la
ricevuta fiscale che ristoranti,
gioiellieri, parrucchieri per signora, pellicciai, commercianti di
elettrodomestici, meccanici ecc. sono obbligati ad emettere con l'indicazione
del servizio reso e della somma incassata. La legge n. 405 del 29 dicembre 1990
ha stabilito che i contribuenti devono versare, entro il 20 dicembre di ogni
anno, un acconto pari al 65% dell'
IVA dovuta. L'importo di quest'ultima
viene valutato sulla base della dichiarazione annuale precedente. Le violazioni
delle norme relative all'applicazione dell'
I. prevedono sanzioni
pecuniarie (nel caso di incompleto versamento dell'imposta, ad esempio,
dovrà essere corrisposta una soprattassa pari alla metà della
somma non versata) e, nei casi più gravi, anche sanzioni penali).