eXTReMe Tracker
Tweet

INVIM.

Sigla di Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Si applica all'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitù, a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte. L'INVIM non si applica all'incremento di valore degli immobili trasferiti a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; degli immobili trasferiti a causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice (che si dedica cioè direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame). Per gli immobili delle "società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione immobiliare" l'INVIM si applica, oltre che nei casi precedentemente detti, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Sono esclusi dall'imposta gli immobili: a) delle cooperative edilizie di proprietà indivisa; b) delle attività politiche di partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; c) delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative; d) delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data del trasferimento, o il compimento del decennio (per le società che svolgono attività di gestione immobiliare) e il valore che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione. La legge precisa che il valore iniziale del bene va maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Dall'incremento di valore che ne risulta, è detratta, per ogni anno o frazione d'anno superiore al semestre, intercorrente nel periodo considerato, una somma pari al 4% del valore iniziale del bene stesso. L'INVIM è stata sostituita, nel 1992, dall'ICI (V.).