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Grozio, Ugo.

(in latino Grotius). Nome italianizzato di Huig van Groot. Filosofo e giurista olandese. Fondatore del diritto naturale. Sotto la guida del padre, si dedicò sin dall'infanzia a studi filologici e già a dodici anni frequentava l'università di Leida. Nel 1598 conseguì il dottorato in Diritto a Orlèans, soggiornando poi per qualche tempo a Parigi. Ritornato in patria, fu nominato storiografo d'Olanda (1603), esercitò poi l'avvocatura e nel 1607 fu nominato avvocato generale delle province d'Olanda, Zelada e Frisia occidentale. In quegli anni si erano andate accentuando le dispute teologiche che andarono trasformadosi in vero e proprio conflitto politico nel quale egli intervenne con una serie di scritti giuridico-teologici. Nominato nel 1613 pensionario di Rotterdam, legò la propria sorte a quella del grande pensionario Oldenbarneveldt attorno al quale si era concentrata la resistenza repubblicana contro le mire assolutistiche dello statalder. La vittoria dei controdimostranti determinò nel 1618 (Sinodo nazionale di Dordecht) la sua condanna al carcere a vita sotto l'accusa di alto tradimento. Dopo due anni trascorsi nella fortezza di Loevestein riuscì a evadere rifugiadosi a Parigi (1622), dove scrisse la sua opera più famosa, il De iure belli ac pacis (1625). Dal 1634 al 1645 rappresentò come ambasciatore la Svezia a Parigi. Morì a Rostock dove si era rifugiato dopo essere scampato a un naufragio. Autore di numerose opere letterarie, filologiche e storiche, G. fu però soprattutto un giurista e la sua fama è legata ai suoi trattati di diritto internazionale. Egli è considerato il fondatore del giusnaturalismo per aver concepito un sistema di diritto naturale indipendente dalla teologia. Con la riforma protestante e la scissione dell'unità cristiana l'autorità della Chiesa non poteva più costituire la base di una legge internazionale che vincolasse sia i popoli protestanti che quelli cattolici. G. ritornò pertanto alla tradizione più antica, precristiana, richiamandosi alla legge naturale e affermando che l'uomo è un animale essenzialmente sociale, dominato dall'appetitus societatis, cioè da un desiderio impellente della società. In un grado successivo, la legge naturale dà origine alla legge positiva degli Stati che fonda la sua validità sui principi fondamentali degli obblighi sociali. Nella natura non vi è nulla di arbitrario, più di quanto non ve ne sia nell'aritmetica. I dettami della giusta ragione sono un'aspirazione della natura una. Sui principi naturali di giustizia si fondano i vari sistemi di legge, compresa la legge internazionale. L'importanza della dottrina di G. risiede non tanto nel suo contenuto, quanto nel metodo razionale che essa afferma proponendosi di adottare per gli studi sociali e politici lo stesso rigore scientifico delle scienze fisiche. Oltre alla sua opera più famosa, il De jure belli ac pacis (1625), si ricordano: Mare liberum (1609), Ordinum Hollandae ac Westfrisiae pietas (1613), Decretum ordinum Hollandiae et Westfrisiae pro pace ecclesiarum (1614), De imperio summarum potestatum circa sacra (1614), Apologeticum (1622), Via ad pacem ecclesiasticam (1642), Votum pro pace ecclesiastica contra Rivetum (1642), Rivetiani apologetici discussio (1645) (Delft 1583 - Rostock 1645).