Chiamata una volta
clemenza sovrana, è il provvedimento mediante
il quale la pena inflitta all'autore di un reato è condonata in tutto o
in parte, ovvero è commutata in un'altra specie di pena stabilita dalla
legge. La facoltà di adottarla, secondo la Costituzione italiana, spetta
al presidente della Repubblica. La
g. opera esclusivamente sulla pena
principale; lascia quindi sussistere le pene accessorie, salvo che il decreto
disponga diversamente, e gli altri effetti penali della condanna.