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Gratuito patrocinio.

Dir. - Beneficio dell'assistenza gratuita di un difensore in giudizio e dell'esonero dell'anticipazione delle spese processuali. Il beneficio può essere chiesto sia dall'attore, sia dal convenuto. La domanda va fatta all'apposita commissione presso il tribunale, composta da un magistrato presidente, da un avvocato, e da un magistrato del pubblico ministero. La commissione deve vagliare lo stato di povertà del richiedente e la probabilità di una sua vittoria. Col provvedimento che ammette il richiedente al g.p. si addiviene alla nomina di un difensore d'ufficio, che nelle materie civili viene fatta dalla stessa commissione e in quelle penali dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata. Il difensore nominato ha l'obbligo di prestare gratuitamente l'opera sua e non può rifiutare l'incarico. La parte ammessa al g.p. è esonerata dall'anticipazione delle tasse e delle spese giudiziarie delle quali si prende nota in apposito registro, detto "Campione civile", unitamente alle somme che lo Stato anticipa per indennità a testimoni, spese di consulenza tecnica, ecc. ed ai compensi ai quali avrebbero diritto gli ufficiali giudiziari e gli ausiliari del giudice, per l'opera prestata nel processo. Al termine del processo, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, quelle spese e tasse non vengono pagate da alcuno. Se invece la parte ammessa al beneficio riesce vittoriosa, quelle spese vengono poste a carico del soccombente, ed anche a carico della stessa parte vittoriosa, qualora essa abbia conseguito con la vittoria somme notevolmente superiori alle spese e tasse del processo. Per i giudizi di appello e di cassazione la concessione del beneficio deve essere richiesta alle analoghe commissioni esistenti presso le Corti.