Dir. - Beneficio dell'assistenza gratuita di un difensore in giudizio e
dell'esonero dell'anticipazione delle spese processuali. Il beneficio può
essere chiesto sia dall'attore, sia dal convenuto. La domanda va fatta
all'apposita commissione presso il tribunale, composta da un magistrato
presidente, da un avvocato, e da un magistrato del pubblico ministero. La
commissione deve vagliare lo stato di povertà del richiedente e la
probabilità di una sua vittoria. Col provvedimento che ammette il
richiedente al
g.p. si addiviene alla nomina di un difensore d'ufficio,
che nelle materie civili viene fatta dalla stessa commissione e in quelle penali
dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere
trattata. Il difensore nominato ha l'obbligo di prestare gratuitamente l'opera
sua e non può rifiutare l'incarico. La parte ammessa al
g.p.
è esonerata dall'anticipazione delle tasse e delle spese giudiziarie
delle quali si prende nota in apposito registro, detto "Campione civile",
unitamente alle somme che lo Stato anticipa per indennità a testimoni,
spese di consulenza tecnica, ecc. ed ai compensi ai quali avrebbero diritto gli
ufficiali giudiziari e gli ausiliari del giudice, per l'opera prestata nel
processo. Al termine del processo, se la parte ammessa al beneficio rimane
soccombente, quelle spese e tasse non vengono pagate da alcuno. Se invece la
parte ammessa al beneficio riesce vittoriosa, quelle spese vengono poste a
carico del soccombente, ed anche a carico della stessa parte vittoriosa, qualora
essa abbia conseguito con la vittoria somme notevolmente superiori alle spese e
tasse del processo. Per i giudizi di appello e di cassazione la concessione del
beneficio deve essere richiesta alle analoghe commissioni esistenti presso le
Corti.