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Giurisprudenza.

Etimologicamente g. significa perizia nel diritto, insieme di scienza teoretica e saggezza pratica. Per i Romani g. era insieme la scienza e l'arte del diritto. ║ Attualmente, in senso generale, g. indica la scienza e la pratica del diritto. ║ Raggruppamento dei vari rami delle scienze giuridiche. ║ Con significato stretto e specifico, il termine g. si riferisce attualmente ad un solo aspetto particolare dell'attività giuridica ed indica, dal lato oggettivo materiale, la produzione degli organi giurisdizionali che applicano il diritto ai rapporti di fatto, ossia il complesso delle decisioni emesse dai vari tribunali nell'esercizio della loro funzione di applicarle al caso controverso; compito mediato, quello di avviare l'interpretazione e l'applicazione pratica della legge. Dal lato oggettivo formale, è la stessa interpretazione concreta che delle leggi vigenti viene fatta con costanza dai tribunali, il complesso cioè delle massime giuridiche che risultano dalla uniformità delle sentenze circa un medesimo genere di rapporti. Compito immediato specifico della g. è quello di interpretare le leggi e di applicarle al caso controverso: compito mediato, quello di avviare l'interpretazione e applicazione delle medesime su di un piano di stabilità e certezza, che possa fungere da guida autorevole ad altri per le future decisioni del medesimo genere. Le è propria, inoltre, l'attività coordinatrice delle varie interpretazioni attività importantissima che dona uniformità e certezza alle leggi e sicurezza ai cittadini che le devono osservare.