Etimologicamente
g. significa perizia nel diritto, insieme di scienza
teoretica e saggezza pratica. Per i Romani
g. era insieme la scienza e
l'arte del diritto. ║ Attualmente, in senso generale,
g. indica la
scienza e la pratica del diritto. ║ Raggruppamento dei vari rami delle
scienze giuridiche. ║ Con significato stretto e specifico, il termine
g. si riferisce attualmente ad un solo aspetto particolare
dell'attività giuridica ed indica, dal lato oggettivo materiale, la
produzione degli organi giurisdizionali che applicano il diritto ai rapporti di
fatto, ossia il complesso delle decisioni emesse dai vari tribunali
nell'esercizio della loro funzione di applicarle al caso controverso; compito
mediato, quello di avviare l'interpretazione e l'applicazione pratica della
legge. Dal lato oggettivo formale, è la stessa interpretazione concreta
che delle leggi vigenti viene fatta con costanza dai tribunali, il complesso
cioè delle massime giuridiche che risultano dalla uniformità delle
sentenze circa un medesimo genere di rapporti. Compito immediato specifico della
g. è quello di interpretare le leggi e di applicarle al caso
controverso: compito mediato, quello di avviare l'interpretazione e applicazione
delle medesime su di un piano di stabilità e certezza, che possa fungere
da guida autorevole ad altri per le future decisioni del medesimo genere. Le
è propria, inoltre, l'attività coordinatrice delle varie
interpretazioni attività importantissima che dona uniformità e
certezza alle leggi e sicurezza ai cittadini che le devono osservare.