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Giureconsulto.

L'esperto del diritto, colui il quale, avendo compiuta conoscenza delle disposizioni legislative in una o più branche delle discipline giuridiche, ne fa oggetto d'insegnamento o di trattazione scientifica, di consulti o di decisioni, contribuendo al progresso delle discipline medesime. In Roma i g. avevano una considerevole posizione sociale e politica. Svolsero anche un'attività propriamente scientifica, da cui trasse origine l'insegnamento. Quando poi il g. era in funzione di pretore, allora la sua opinione si trasfondeva nell'editto. All'epoca dell'Impero ebbero anche riconoscimenti ufficiali: Augusto rese pubblico l'ufficio di g. In epoca di decadenza, Teodosio II attribuì addirittura forza di legge alle dottrine dei maggiori g., quando fossero concordi; alla maggioranza, in caso di disaccordo, e, in caso di parità, all'opinione di Papiniano. Da questo momento, l'opinione dei g. diviene fonte di diritto, e a questa comune coscienza s'ispirò la codificazione giustinianea, il cui Digesto ebbe l'aspetto di codice. I g. conservarono una posizione di prestigio anche dopo la caduta di Roma, e ancora più nel basso Medioevo, quando furono chiamati a coprire le maggiori cariche pubbliche, a compilare gli statuti comunali e le leggi di monarchie e principati, a partecipare come ambasciatori alle trattative internazionali, a dare pareri nelle contese con l'Impero. Ma il loro parere ebbe sempre valore consultivo.