L'esperto del diritto, colui il quale, avendo compiuta conoscenza delle
disposizioni legislative in una o più branche delle discipline
giuridiche, ne fa oggetto d'insegnamento o di trattazione scientifica, di
consulti o di decisioni, contribuendo al progresso delle discipline medesime. In
Roma i
g. avevano una considerevole posizione sociale e politica.
Svolsero anche un'attività propriamente scientifica, da cui trasse
origine l'insegnamento. Quando poi il
g. era in funzione di pretore,
allora la sua opinione si trasfondeva nell'editto. All'epoca dell'Impero ebbero
anche riconoscimenti ufficiali: Augusto rese pubblico l'ufficio di
g. In
epoca di decadenza, Teodosio II attribuì addirittura forza di legge alle
dottrine dei maggiori
g., quando fossero concordi; alla maggioranza, in
caso di disaccordo, e, in caso di parità, all'opinione di Papiniano. Da
questo momento, l'opinione dei
g. diviene fonte di diritto, e a questa
comune coscienza s'ispirò la codificazione giustinianea, il cui Digesto
ebbe l'aspetto di codice. I
g. conservarono una posizione di prestigio
anche dopo la caduta di Roma, e ancora più nel basso Medioevo, quando
furono chiamati a coprire le maggiori cariche pubbliche, a compilare gli statuti
comunali e le leggi di monarchie e principati, a partecipare come ambasciatori
alle trattative internazionali, a dare pareri nelle contese con l'Impero. Ma il
loro parere ebbe sempre valore consultivo.