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Giudiziario, Ordinamento.

L'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento degli organi giurisdizionali; in senso più ristretto e più comune,l'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento della magistratura ordinaria. La giustizia nella materia civile e penale è amministrata: dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale; dalla corte d'appello; dalla corte suprema di cassazione. Sono regolati da leggi speciali le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi (Cost. 102). Presso le corti e i tribunali è costituito l'ufficio del pubblico ministero. Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del P.M. ha un segretario. Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali ed uscieri giudiziari. Il Giudice conciliatore ha sede in ogni comune; è ufficio gratuito ed onorario. Possono essere nominati giudici conciliatori i cittadini italiani, residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni. La nomina è fatta con decreto del presidente della corte d'appello, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento. Possono essere addetti alle preture uno o più magistrati in sottordine e vice pretori onorari. Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in Giurisprudenza, i notai e i procuratori esercenti che hanno compiuto l'età di anni venticinque. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata. Nei grandi centri, gli uffici di pretura sono ripartiti in sezioni civili e penali. Il Tribunale ha sede in ogni capoluogo. In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, come pure un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sull'applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza. Il tribunale può essere costituito in più sezioni. Tra queste sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili e le controversie in materia di lavoro, gli affari penali e giudizi in grado di appello. Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale presiede la sezione prima; le altre sono presiedute da presidenti di sezione. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. In ogni sede di corte d'appello è costituito un tribunale dei minorenni. La Corte d'Appello ha sede nei seguenti capoluoghi: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanisetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia. È anch'essa suddistinta in sezioni. Per ogni anno giudiziario sono designati i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, nonché il presidente ed i consiglieri che compongono la sezione istruttoria. Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte d'assise, la sezione che funziona da magistratura del lavoro, la sezione per i minorenni, ed eventualmente quella che funziona da tribunale delle acque pubbliche. Il presidente della corte d'appello presiede la prima sezione; le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione. La corte giudica col numero invariabile di cinque votanti. Possono essere costituite sezioni distaccate di corti d'appello: ad esse sono preposti presidenti di sezione alle dipendenze del presidente della corte d'appello. La Corte Suprema di Cassazione ha sede in Roma. Ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È costituita in sezioni, e composta da un presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni. La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di sette votanti; giudica a sezioni unite con il numero invariabile di quindici votanti.