L'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento degli
organi giurisdizionali; in senso più ristretto e più
comune,l'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento
della magistratura ordinaria. La giustizia nella materia civile e penale
è amministrata: dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale;
dalla corte d'appello; dalla corte suprema di cassazione. Sono regolati da leggi
speciali le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale
nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi (Cost. 102).
Presso le corti e i tribunali è costituito l'ufficio del pubblico
ministero. Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una
cancelleria ed ogni ufficio del P.M. ha un segretario. Alle corti, ai tribunali
ed alle preture sono addetti ufficiali ed uscieri giudiziari. Il
Giudice
conciliatore ha sede in ogni comune; è ufficio gratuito ed onorario.
Possono essere nominati giudici conciliatori i cittadini italiani, residenti nel
comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni. La nomina
è fatta con decreto del presidente della corte d'appello, durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Il
Pretore ha sede in ogni
capoluogo di mandamento. Possono essere addetti alle preture uno o più
magistrati in sottordine e vice pretori onorari. Possono essere nominati vice
pretori onorari i laureati in Giurisprudenza, i notai e i procuratori esercenti
che hanno compiuto l'età di anni venticinque. La loro nomina è
fatta per un triennio e può essere confermata. Nei grandi centri, gli
uffici di pretura sono ripartiti in sezioni civili e penali. Il
Tribunale
ha sede in ogni capoluogo. In ogni tribunale uno dei giudici è
incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, come pure un giudice
è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione
delle pene detentive e sull'applicazione ed esecuzione delle misure
amministrative di sicurezza. Il tribunale può essere costituito in
più sezioni. Tra queste sono annualmente designate le sezioni alle quali
sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili e le
controversie in materia di lavoro, gli affari penali e giudizi in grado di
appello. Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale
presiede la sezione prima; le altre sono presiedute da presidenti di sezione. Il
tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. In ogni sede di
corte d'appello è costituito un tribunale dei minorenni. La
Corte
d'Appello ha sede nei seguenti capoluoghi: Ancona, Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caltanisetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento,
Trieste, Venezia. È anch'essa suddistinta in sezioni. Per ogni anno
giudiziario sono designati i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di
ciascuna sezione, nonché il presidente ed i consiglieri che compongono la
sezione istruttoria. Sono altresì designate le sezioni in funzione di
corte d'assise, la sezione che funziona da magistratura del lavoro, la sezione
per i minorenni, ed eventualmente quella che funziona da tribunale delle acque
pubbliche. Il presidente della corte d'appello presiede la prima sezione; le
sezioni sono presiedute da presidenti di sezione. La corte giudica col numero
invariabile di cinque votanti. Possono essere costituite sezioni distaccate di
corti d'appello: ad esse sono preposti presidenti di sezione alle dipendenze del
presidente della corte d'appello. La
Corte Suprema di Cassazione ha sede
in Roma. Ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È
costituita in sezioni, e composta da un presidente, da presidenti di sezione e
da consiglieri. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le
adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni. La
corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di
sette votanti; giudica a sezioni unite con il numero invariabile di quindici
votanti.